Cassazione Penale, Ordinanza n. 06181/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Le censure riguardavano, in sintesi, la responsabilità penale per il reato contestato, la qualificazione della condotta e la dosimetria della pena, con contestazione anche del diniego delle attenuanti generiche e della conferma della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di quelli già proposti in appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che parte delle argomentazioni sviluppate nel ricorso sembravano riferite a un diverso reato, non oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, perché ripetitivi e privi di confronto con la motivazione della sentenza di appello. Ha confermato, nei fatti, la valutazione di responsabilità per evasione, ritenendo corretta la qualificazione della condotta come evasione e non mera trasgressione alle prescrizioni della misura, ha reputato adeguatamente motivata la conferma della recidiva e ha giudicato congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio, compreso il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La condotta di allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, in un arco temporale incompatibile con la fascia oraria autorizzata, integra il delitto di evasione.
art. 276 c.p.p.
La violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare può dar luogo a sanzioni diverse dall'evasione, ma non quando l'allontanamento oltrepassi i limiti temporali dell'autorizzazione e realizzi la fattispecie di evasione.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche possono essere motivati valorizzando la negativa personalità dell'imputato, la gravità del fatto e l'intensità del dolo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nell'ambito degli arresti domiciliari, l'allontanamento dal luogo di restrizione in un momento incompatibile con l'autorizzazione concessa integra il delitto di evasione ex art. 385 c.p., e non una semplice trasgressione alle prescrizioni.
- La recidiva può essere legittimamente confermata quando risulti da precedenti penali numerosi, eterogenei e anche specifici, tali da evidenziare una stabile inclinazione criminale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato se il giudice valorizza la mancata allegazione di elementi favorevoli e, ai sensi dell'art. 133 c.p., la personalità negativa dell'imputato, la gravità del fatto e l'intensità del dolo.
- La pena può essere determinata in misura superiore al minimo edittale quando la motivazione dia conto di elementi sfavorevoli riferibili alla personalità dell'agente e alle modalità della condotta.
Come è indicizzato
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