Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30703/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza con applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La doglianza principale era che vi fosse un "errore materiale o di fatto" dovuto all'incompatibilità tra la scelta del rito abbreviato (richiesto dopo il decreto di giudizio immediato) e la successiva opzione per il patteggiamento: secondo la difesa la richiesta di rito abbreviato avrebbe precluso la successiva conversione in patteggiamento e la sentenza sarebbe nulla per tale ragione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha richiamato l'orientamento secondo cui l'applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p. comporta rinuncia a far valere eccezioni di nullità diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato. Ha altresì richiamato la giurisprudenza che permette la conversione del rito abbreviato in patteggiamento qualora, nell'udienza fissata per la definizione del processo, l'imputato richieda l'applicazione della pena concordata prima della formale ammissione del giudizio abbreviato. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    Norma richiamata per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare; non rilevante ai fini della decisione sul merito della questione di rito.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ha ritenuto che l'applicazione concordata ex art. 444 comporta rinuncia a dedurre nullità diverse da quelle relative all'accordo e al consenso.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Richiamato quale principio confermato dalla giurisprudenza di legittimità: le eccezioni di nullità vengono in larga parte pretermessa dall'opzione per l'applicazione concordata della pena.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errori percettivi (errori di fatto). La Corte ha ritenuto inesistenti errori percettivi rilevanti ai sensi di tale disposizione e quindi ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La richiesta di giudizio abbreviato successiva al decreto di giudizio immediato non impedisce automaticamente la conversione in patteggiamento se l'istanza di patteggiamento è formulata, nell'udienza decisoria, prima della formale ammissione del giudizio abbreviato.
  • Optando per l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il soggetto rinuncia in generale a dedurre nullità del processo diverse da quelle attinenti all'accordo sul patteggiamento e al consenso prestato; tali nullità non possono essere utilmente invocate da chi ha concorso a determinarle salvo prova di concreto e attuale pregiudizio.
  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per vizi di percezione rilevanti (errori di fatto) e non per questioni di diritto o per mere contestazioni dell'applicabilità del rito quando la giurisprudenza di legittimità offre criteri chiari.
  • Chi propone impugnazioni manifestamente fondate su motivi non consentiti rischia l'inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di sanzioni pecuniarie.
  • In situazioni simili è fondamentale formulare tempestivamente, e prima della formale ammissione del rito alternativo, la richiesta di patteggiamento se si intende optare per quella soluzione; viceversa la parte può essere ritenuta aver rinunciato a contestare determinate nullità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.