Circolare numero 139 del 23-5-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici nelle unità immobiliari ad uso abitativo. Dopo aver definito ambito soggettivo e oggettivo, elenca gli interventi agevolabili, i requisiti necessari, i limiti di spesa deducibile, la documentazione da allegare e il meccanismo della riduzione del reddito imponibile pari al 25% della spesa sostenuta per due periodi d’imposta. Sono inoltre indicate le istruzioni operative per le dichiarazioni dei redditi dal 1992 al 1995.
Agevolazioni fiscali per interventi di contenimento dei consumi energetici su unità immobiliari abitative
Agevolazioni fiscali per interventi di contenimento dei consumi energetici
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’agevolazione fiscale prevista dalla normativa richiamata per gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici nelle unità immobiliari ad uso abitativo. Il beneficio si traduce in una riduzione del reddito imponibile, nei limiti e con le modalità indicate, a condizione che siano rispettati i requisiti soggettivi, oggettivi, temporali e documentali previsti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni trovano applicazione nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali. Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione riguarda esclusivamente le unità immobiliari destinate ad uso abitativo.
Sono pertanto interessate le unità immobiliari censite nella categoria catastale A, con esclusione espressa delle unità appartenenti alla categoria A/10.
Interventi agevolabili
La circolare elenca in modo analitico gli interventi che consentono di accedere al beneficio fiscale, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale richiamato. In particolare, rientrano tra gli interventi agevolabili:
- opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico per la climatizzazione di almeno il 10%, purché realizzate secondo le regole tecniche della tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- opere di coibentazione delle reti di distribuzione di fluidi termovettori;
- impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria con pannelli solari piani;
- impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- generatori di calore con rendimento, in condizioni di regime, non inferiore al 90% misurato con metodo diretto;
- generatori di calore alimentati con prodotti di trasformazione di rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali, con rendimento non inferiore al 70% misurato con metodo diretto;
- apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore, a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;
- apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, installate almeno nel 70% degli ambienti dell’unità immobiliare;
- apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari;
- trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria, con risparmio energetico non inferiore al 20%, impianti unifamiliari dotati di regolazione automatica della temperatura e generatore con rendimento non inferiore al 90%;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;
- sorgenti luminose con efficienza almeno pari a 50 Lumen/Watt, entro il limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare.
Per la trasformazione degli impianti centralizzati sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento.
Requisiti per il riconoscimento del beneficio
La circolare distingue i requisiti in oggettivi e temporali.
Sotto il profilo oggettivo, gli interventi:
- non devono aver fruito di contribuzione diretta o indiretta da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- non devono essere stati eseguiti su parti comuni di edifici condominiali.
Sotto il profilo temporale, le spese devono risultare pagate a saldo nel periodo compreso tra il 9 gennaio 1991, data di entrata in vigore della legge, e il 31 dicembre 1994.
Spese deducibili e limiti di ammissibilità
Sono deducibili le spese documentate relative all’acquisto di apparecchiature, materiali e componenti. Sono inoltre deducibili, entro determinati limiti, le spese di installazione:
- per le opere di cui ai punti II.1 e II.2, fino a due volte l’importo relativo all’acquisto di apparecchiature, materiali e componenti;
- per le opere di cui ai punti II.3, II.4, II.9, II.10, II.11 e II.12, fino al 50% dell’importo relativo all’acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.
Sono inoltre deducibili:
- la spesa per la dichiarazione del professionista di cui al punto IV, entro il limite del 10% dell’importo delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e impianti;
- l’eventuale diagnosi energetica che ha determinato gli interventi previsti dalla legge, entro il medesimo limite del 10%.
Non sono invece deducibili i costi di installazione relativi agli interventi di cui ai punti II.5, II.6, II.7, II.8 e II.13.
Tutte le spese devono essere assunte al netto dell’IVA.
Documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi
Per gli interventi elencati al punto II, con esclusione di quelli di cui al punto II.13, la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta cui si applica la riduzione comprende:
- copia delle fatture o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative all’acquisto di apparecchiature, componenti e materiali;
- copia delle fatture o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative alle eventuali opere di installazione;
- dichiarazione dell’installatore, attestante che gli interventi sono stati eseguiti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici e rispondono agli eventuali requisiti tecnici richiesti dalla legge;
- dichiarazione, firmata dal soggetto interessato, attestante che gli interventi sono stati effettivamente realizzati nell’unità immobiliare cui si riferisce l’agevolazione e che non sono stati assistiti da contribuzione diretta o indiretta pubblica;
- eventuale diagnosi energetica che ha determinato gli interventi.
Per le opere di cui ai punti II.1 e II.11 è richiesta, oltre alla documentazione sopra indicata, anche la dichiarazione di un professionista iscritto all’albo, che attesti la rispondenza delle opere agli specifici criteri tecnici previsti.
Per l’acquisto delle sorgenti luminose di cui al punto II.13, la documentazione è costituita dalla copia della fattura o ricevuta fiscale di acquisto, debitamente quietanzata, dalla quale risultino produttore, modello e valore di efficienza delle sorgenti luminose.
Misura del beneficio fiscale
Il beneficio consiste nella riduzione del reddito imponibile dell’unità immobiliare, fino a concorrenza del reddito stesso, escluse le maggiorazioni previste dai commi 3 e 4 dell’art. 38 del TUIR. La riduzione opera per:
- il periodo d’imposta in cui è stato effettuato il pagamento a saldo;
- il periodo d’imposta successivo.
Per ciascun periodo d’imposta la quota agevolabile è pari al 25% della spesa sostenuta.
Istruzioni operative per le dichiarazioni dei redditi
Per la dichiarazione dei redditi 1992, relativamente alle spese sostenute e pagate a saldo dall’entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 1991, le SAP devono inviare un elenco delle unità immobiliari interessate, utilizzando una copia dei Modd. 1/M già inviati, indicando a fianco delle unità l’importo delle spese sostenute e allegando la documentazione prescritta.
Per le dichiarazioni dei redditi degli anni successivi fino al 1995, la circolare distingue due ipotesi:
- per le spese già agevolate nell’anno precedente, e per le quali sia stata inviata la documentazione, deve essere indicata l’ulteriore detrazione del 25% a fianco di ciascuna unità immobiliare sui Modd. 1/M;
- per le spese il cui pagamento a saldo avvenga nell’anno di riferimento della denuncia, devono essere effettuate le annotazioni sui Modd. 1/M ai fini della prima deduzione del 25% e deve essere trasmessa la relativa documentazione.
In tal modo la circolare disciplina sia i presupposti sostanziali dell’agevolazione sia le modalità pratiche di esposizione e documentazione in dichiarazione.
Punti principali
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano alle persone fisiche e agli enti non commerciali, esclusivamente con riferimento alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo. Sono quindi interessate le unità catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10.
Interventi che danno diritto all’agevolazione
Sono agevolabili numerosi interventi di risparmio energetico, tra cui coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione, impianti a pannelli solari, pompe di calore, impianti fotovoltaici, generatori ad alto rendimento, sistemi di cogenerazione, dispositivi di regolazione automatica e contabilizzazione del calore, trasformazione di impianti centralizzati in unifamiliari a gas con determinati requisiti, sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a combustibile e sorgenti luminose ad alta efficienza.
Requisiti per fruire del beneficio
Gli interventi devono essere privi di contribuzione diretta o indiretta statale o di altri enti pubblici e non devono riguardare parti comuni di edifici condominiali. Le spese devono risultare pagate a saldo nel periodo compreso tra il 9 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1994.
Spese deducibili e limiti
Sono deducibili le spese documentate per acquisto di apparecchiature, materiali e componenti, nonché alcune spese di installazione entro limiti prefissati. Sono deducibili anche la dichiarazione del professionista e l’eventuale diagnosi energetica entro il 10% del costo di acquisto. Non sono deducibili i costi di installazione per alcuni specifici interventi, e tutte le spese devono essere considerate al netto dell’IVA.
Documentazione richiesta
Per gli interventi agevolabili, salvo quelli relativi alle sorgenti luminose, occorre allegare alla dichiarazione dei redditi fatture o ricevute fiscali quietanzate, dichiarazione dell’installatore, dichiarazione del soggetto interessato e, se presente, la diagnosi energetica. Per gli interventi di coibentazione e trasformazione degli impianti centralizzati è richiesta anche la dichiarazione di un professionista iscritto all’albo. Per le sorgenti luminose serve fattura o ricevuta con indicazione di produttore, modello ed efficienza.
Misura del beneficio fiscale
L’agevolazione consiste nella riduzione del reddito imponibile dell’unità immobiliare, fino a concorrenza dello stesso, per il periodo d’imposta in cui avviene il pagamento a saldo e per quello successivo. La riduzione è pari al 25% della spesa sostenuta per ciascun periodo d’imposta.
Adempimenti dichiarativi e istruzioni operative
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 1991, la documentazione e l’elenco delle unità immobiliari interessate devono essere inviati con riferimento alla dichiarazione dei redditi 1992. Negli anni successivi, fino al 1995, per le spese già agevolate nell’anno precedente va indicata la seconda detrazione del 25%, mentre per le spese con pagamento a saldo nell’anno di riferimento va indicata la prima detrazione e trasmessa la relativa documentazione.
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