Cassazione Penale, Ordinanza n. 24384/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata modificata la decisione di merito, che resta sfavorevole all'imputata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, un vizio di motivazione per la mancata qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie depenalizzata di cui all'art. 485 c.p., sostenendo in sostanza di essere stata l'autrice materiale della falsificazione dell'assegno. Con il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il vizio motivazionale non può essere dedotto con riferimento a questioni di diritto, dovendo semmai denunciarsi violazione di legge; ha inoltre osservato che la deduzione dell'essere autrice materiale della falsificazione era comunque priva di concrete allegazioni e tardiva, essendo stata proposta solo con atto scritto depositato a ridosso della decisione di appello. Il secondo motivo è stato qualificato come manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dal disvalore del fatto, consistente nella messa all'incasso di un assegno clonato dell'importo di euro 9.350,00, nonché dai precedenti penali dell'imputata, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 485 c.p.
Richiamato dalla ricorrente come fattispecie depenalizzata in cui ricondurre il fatto; la Corte non entra nel merito della riqualificazione perché il motivo è formulato in modo non consentito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non è deducibile per questioni di diritto; se il tema attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto, il motivo va prospettato come violazione di legge.
art. 133 c.p.
Parametro utilizzato per ritenere congruo il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando gravità concreta del fatto e precedenti penali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non può essere utilizzato per contestare questioni di diritto, tra cui la qualificazione giuridica del fatto; in tali casi il motivo deve essere formulato come violazione di legge.
- La deduzione dell'erronea qualificazione del fatto deve essere sorretta da allegazioni concrete e tempestive; deduzioni tardive, introdotte solo in prossimità della decisione, possono essere considerate non decisive.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi pertinenti ai criteri dell'art. 133 c.p., come la gravità concreta della condotta e i precedenti penali dell'imputato.
- Quando tutti i motivi di ricorso sono inammissibili o manifestamente infondati, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e applica le conseguenze economiche previste, incluse le spese processuali e la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →