Cassazione Civile, Ordinanza n. 12471/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata mobiliare promossa in forza di decreto ingiuntivo per compensi arbitrali. Il debitore aveva dapprima ottenuto in primo grado l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione per prescrizione, poi la riforma in appello con rigetto dell'opposizione. Riassunta l'esecuzione, il giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura per sei mesi a seguito del ricorso per cassazione del debitore contro la sentenza d'appello. Il creditore aveva quindi presentato istanze per la prosecuzione dell'esecuzione e per l'assegnazione delle somme pignorate; il giudice dell'esecuzione aveva dapprima dichiarato "non luogo a procedere" e poi, su nuova istanza, aveva rilevato l'intervenuta scadenza del termine di sospensione senza tempestiva istanza di prosecuzione. Avverso tale ordinanza il creditore aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., dichiarata inammissibile dal Tribunale di Cuneo perché il provvedimento andava considerato sostanzialmente come dichiarativo dell'estinzione dell'esecuzione, impugnabile con reclamo ex art. 630 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto cinque motivi: violazione di varie norme processuali e degli artt. 373, 296, 297, 617 e 630 c.p.c.; omessa motivazione; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 308 c.p.c. per mancata comunicazione dell'ordinanza di estinzione; violazione della disciplina sulle spese di lite per mancata specificazione delle fasi liquidate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che l'esposizione dei fatti e dei motivi fosse confusa, lacunosa e non consentisse di comprendere compiutamente le vicende processuali né di valutare la decisività delle censure, con violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Ha inoltre rilevato il difetto di specificità dei motivi, perché le doglianze non si confrontavano in modo analitico con la decisione impugnata e non indicavano con precisione gli errori di diritto asseritamente commessi. Quanto ai motivi sul vizio motivazionale, ha osservato che essi non integravano l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma criticavano in sostanza la motivazione e la ricostruzione della vicenda processuale, profili non più deducibili nei termini prospettati. Infine, ha osservato solo per completezza che il quinto motivo sulle spese era comunque infondato, perché la liquidazione si collocava entro i parametri tabellari applicabili allo scaglione determinato dall'importo precettato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente alla parte di difendersi personalmente nel giudizio di cassazione, come avvenuto per il ricorrente
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma chiara ed esauriente dei fatti di causa e motivi specifici; la loro violazione comporta inammissibilità
art. 360 c.p.c.
i motivi devono essere ricondotti a specifici vizi di legittimità; il n. 5 consente solo l'omesso esame di fatti storici decisivi, non la mera critica alla motivazione
art. 365 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366 come requisito di contenuto-forma del ricorso
art. 373 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella gestione della sospensione dell'esecuzione
art. 296 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 297 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 617 c.p.c.
l'opposizione agli atti esecutivi era stata proposta contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha rilevato la carenza di specificità delle censure proposte in cassazione
art. 630 c.p.c.
richiamato perché il Tribunale aveva qualificato il provvedimento come sostanzialmente dichiarativo dell'estinzione dell'esecuzione, quindi impugnabile con reclamo
art. 615 c.p.c.
era stata proposta originariamente opposizione all'esecuzione da parte del debitore avverso il precetto e il pignoramento
art. 669-terdecies c.p.c.
richiamato in relazione al reclamo avverso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione
art. 308 c.p.c.
invocato per dedurre che l'ordinanza di estinzione pronunciata fuori udienza dovesse essere comunicata alle parti
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, per dedotta omessa pronuncia o difetto di motivazione nella liquidazione
L. 247/2012
richiamata insieme al d.m. n. 55/2014 in tema di compensi e spese di lite
d.m. n. 55/2014
la Corte ha osservato che la liquidazione delle spese entro i minimi e massimi tabellari non è sindacabile in cassazione
art. 111 Cost.
richiamato nel trattare il vizio motivazionale come possibile solo ove sia violato il minimo costituzionale della motivazione
art. 13 d.P.R. 115/2002
dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 54 d.l. 83/2012
ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio motivazionale denunciabile
L. 134/2012
ha convertito il d.l. 83/2012, con la medesima portata restrittiva sul vizio motivazionale
Cass. Sez. Un. n. 8053/2014
richiamata per delimitare il vizio motivazionale al solo minimo costituzionale
Cass. Sez. Un. n. 23745/2020
richiamata per affermare l'onere di specificità del motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., con indicazione della norma violata e confronto con la sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti deve essere sommaria ma chiara, completa e funzionale a far comprendere immediatamente la vicenda sostanziale e processuale; se la narrazione è confusa o lacunosa al punto da non consentire la valutazione della decisività dei motivi, il ricorso è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare con precisione la norma asseritamente violata, il contenuto precettivo della norma e il punto della sentenza che vi si pone in contrasto; non è sufficiente una critica generica o la mera contrapposizione della propria lettura dei fatti.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più di censurare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, entro i limiti del minimo costituzionale della motivazione.
- Gli atti e i provvedimenti decisivi su cui si fondano le censure devono essere riportati nel ricorso in modo sufficientemente analitico; non è consentito demandare alla Corte di cassazione la ricostruzione aliunde del contenuto degli atti processuali.
- In tema di liquidazione delle spese di lite secondo i parametri tabellari, il potere discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in cassazione quando l'importo liquidato resta compreso tra minimo e massimo dello scaglione applicabile; la censura è ammissibile solo se il giudice si discosti ulteriormente dai parametri senza adeguata motivazione.
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