Cassazione Penale, Ordinanza n. 06714/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello, perché ritenuto privo di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., contro la sentenza di primo grado che lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di furto. Nel ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che il gravame fosse ammissibile e che la Corte territoriale avesse errato nel valutare la specificità dei motivi; 2) violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla pretesa mancanza di querela, assumendo che il reato non fosse validamente perseguibile per difetto della condizione di procedibilità. La Corte rilevava inoltre che la memoria difensiva era tardiva e quindi non valutabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di appello aveva correttamente ravvisato il difetto di specificità dell'atto di appello, il quale non conteneva censure effettive e puntuali alla sentenza di primo grado, limitandosi a negazioni assertive e a richiami giurisprudenziali non calati nel caso concreto. Ha ritenuto assorbito e comunque non meritevole di ulteriore trattazione il secondo motivo, poiché dagli atti risultava la presenza della querela. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'appello è inammissibile quando i motivi non contengono censure specifiche e puntuali alla decisione impugnata.
art. 611, comma 1, c.p.p.
termine di quindici giorni
La memoria difensiva depositata oltre il termine è tardiva e non può essere considerata.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 640 c.p.
La norma non è citata; il reato contestato nel giudizio di merito è il furto, ma il riferimento normativo preciso non è riportato nel testo.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità colpevole, può essere disposto il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'atto di appello è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta realmente con la motivazione della sentenza di primo grado e si limita a contestazioni generiche o assertive.
- Il ricorso per cassazione avverso una declaratoria di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato se non individua un effettivo errore della Corte territoriale nella valutazione della specificità dei motivi.
- La deduzione del difetto di querela è infondata se dagli atti emerge la presenza di un valido atto contenente la volontà querelatoria.
- La tardività della memoria depositata oltre il termine previsto impedisce la sua valutazione nel giudizio di legittimità.
- Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, quando l'inammissibilità dipende da colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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