Sentenza n. 3032/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2360/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato la cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per le campagne 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione di riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa da AGEA per il recupero di somme, capitale e interessi, dovute a titolo di prelievo supplementare sul latte. Il TAR Veneto aveva accolto il ricorso ritenendo che fossero stati annullati gli atti presupposti relativi a tutte le annualità. AGEA ha appellato la sentenza limitatamente alle annualità 2001/2002 e 2007/2008, sostenendo che gli atti presupposti erano stati annullati con sentenze non definitive e che i relativi giudizi erano ancora pendenti. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell’appello e hanno riproposto i motivi assorbiti in primo grado, limitatamente alla parte eventualmente devoluta al giudizio d’appello. Tali motivi riguardavano: la nullità della notificazione della cartella; la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la mancata sottoscrizione, l’omessa indicazione delle modalità di rateizzazione e sospensione e l’errata indicazione degli interessi; la mancata indicazione o notificazione degli atti presupposti; la duplicazione dell’iscrizione a ruolo rispetto al Registro nazionale dei debiti; il difetto di motivazione sui presupposti dell’iscrizione a ruolo; la prescrizione; la decadenza di AGEA; l’omessa indicazione dei recuperi o delle compensazioni con premi PAC; il difetto di motivazione sulla quantificazione degli interessi; la contestazione del capitale e degli interessi; l’illegittimità della procedura di rateizzazione e l’inesigibilità del debito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ammesso la nuova documentazione prodotta da AGEA in appello, ritenendola indispensabile ai fini della decisione e rilevando che in primo grado non era stato adottato alcun ordine istruttorio rimasto ineseguito. L’appello è stato ritenuto infondato per l’annualità 2007/2008, poiché la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’atto presupposto nei confronti della società destinataria era passata in giudicato; non assumeva rilievo la riforma di una diversa sentenza relativa ad atti destinati al primo acquirente. L’appello è stato invece accolto per l’annualità 2001/2002: la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’atto presupposto era stata riformata dal Consiglio di Stato, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado. Di conseguenza, l’atto presupposto doveva considerarsi valido ed efficace, sia al momento dell’emissione della cartella sia successivamente, sicché la cartella non risultava viziata né originariamente né per invalidità sopravvenuta. Esaminati i motivi riproposti per tale annualità, il Collegio li ha respinti o dichiarati inammissibili. La notificazione aveva raggiunto il proprio scopo, essendo la cartella stata ricevuta e tempestivamente impugnata. La cartella indicava il responsabile del procedimento; la mancata sottoscrizione non ne determinava l’invalidità, essendo sufficiente la riconducibilità all’organo competente; la società era già stata informata della rateizzazione e vi aveva presentato domanda; gli interessi di mora erano indicati solo genericamente e non erano stati specificamente richiesti, con conseguente carenza di interesse alla contestazione. La cartella era adeguatamente motivata mediante l’indicazione del titolo, delle annualità e della distinzione tra capitale e interessi; la notificazione degli atti presupposti risultava dalla documentazione e dal giudizio instaurato contro tali atti. L’eventuale duplicazione del ruolo non costituiva vizio di legittimità, poiché l’equiparazione tra iscrizione nel Registro nazionale dei debiti e iscrizione a ruolo non implicava una doppia riscossione. La società conosceva i presupposti dell’iscrizione a ruolo. Il capitale era soggetto alla prescrizione decennale e gli interessi a quella quinquennale; tra la notificazione dell’ultimo atto presupposto e la cartella non era decorso alcuno dei due termini. Non operava la decadenza prevista per le obbligazioni tributarie, poiché il credito per prelievo supplementare non aveva natura tributaria ed era soggetto alla disciplina dei crediti ordinari. Le contestazioni sul quantum erano inammissibili perché l’atto presupposto si era consolidato e la cartella poteva essere contestata solo per vizi propri. La rateizzazione comportava, per legge, la rinuncia espressa alle azioni giudiziarie e non consentiva di rimettere in discussione l’an o il quantum del debito. In definitiva, la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata: la cartella è stata annullata per tutte le annualità, ad eccezione del 2001/2002. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
indispensabili ai fini della decisione della causa
Consente in appello la produzione di documenti indispensabili ai fini della decisione anche senza dimostrare che la parte non abbia potuto produrli in primo grado per causa non imputabile.
art. 8-ter l. n. 33/2009
L’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo, ma tale equiparazione non comporta che il debito possa essere riscosso due volte né esclude necessariamente l’utilizzo di un diverso ruolo.
art. 8-quater l. n. 33/2009
Disciplina la domanda di rateizzazione dei debiti relativi al prelievo supplementare sul latte.
art. 8-quinquies, comma 3, d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009
In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8 quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari
La rateizzazione, in funzione lato sensu transattiva, implica la rinuncia espressa alle azioni giudiziarie e preclude contestazioni dirette a rimettere in discussione l’an e il quantum del credito.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
Il relativo termine di decadenza non si applica come decadenza sostanziale al recupero del prelievo supplementare, poiché il credito non ha natura tributaria ed è soggetto alla disciplina dei crediti ordinari.
art. 2946 c.c.
Il credito relativo al capitale per prelievo supplementare si prescrive nell’ordinario termine decennale.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Gli interessi si prescrivono nel termine breve quinquennale.
Massime di principio
- Quando l’atto presupposto di una cartella di pagamento è stato annullato con sentenza successivamente riformata, l’atto presupposto torna a essere valido ed efficace e la cartella non è viziata né originariamente né per invalidità sopravvenuta; diversamente, l’annullamento definitivo dell’atto presupposto priva la cartella del titolo giustificativo.
- La produzione di documenti indispensabili ai fini della decisione è ammissibile in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., salvo che in primo grado sia stato adottato un ordine istruttorio rimasto ineseguito dall’amministrazione, circostanza che preclude la produzione successiva anche di documenti indispensabili.
- La notificazione della cartella non è invalida quando, pur essendo contestata sotto il profilo formale, ha raggiunto il proprio scopo, dimostrato dalla ricezione dell’atto e dalla sua tempestiva impugnazione.
- La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina l’invalidità se l’atto è inequivocabilmente riconducibile all’organo amministrativo titolare del potere di emanarlo.
- Un atto di riscossione successivo ad atti presupposti divenuti definitivi è contestabile, di regola, soltanto per vizi propri; non possono essere rimesse in discussione mediante l’impugnazione della cartella la debenza, la quantificazione o la prescrizione maturata anteriormente alla definitività dell’atto presupposto.
- Il credito per prelievo supplementare sul latte non ha natura tributaria: il capitale è soggetto alla prescrizione decennale e gli interessi a quella quinquennale, mentre il richiamo alle regole della riscossione tributaria non introduce automaticamente una decadenza sostanziale dal potere di recupero.
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