Cassazione Civile, Ordinanza n. 29779/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché il giudizio è stato dichiarato estinto: il ricorso è stato rinunciato. La Corte ha quindi dato atto della rinuncia, ha disposto nulla sulle spese e ha precisato che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili, respinto dalla corte territoriale. I ricorrenti hanno proposto un solo motivo in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della legge fallimentare, dell'art. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2200 c.c., oltre a nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo. In sintesi, sostenevano che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non assolto l'onere di provare l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'assoggettabilità a fallimento, nonostante la società di persone non fosse tenuta al deposito delle scritture nel registro delle imprese; che la documentazione informale prodotta dimostrasse il difetto dei requisiti anche nel triennio 2014-2016; che la motivazione fosse apparente o illogica sulla ritenuta inattendibilità della contabilità; che fosse errata l'applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. in relazione alla produzione documentale in appello; e che fosse stato omesso l'esame della mancanza di una fattura dalla contabilità aziendale, ritenuta decisiva.
Norme richiamate
art. 1 l. fall.
richiamato come parametro per contestare la sussistenza dei requisiti dimensionali per il fallimento
art. 115 c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione delle prove e della documentazione prodotta
art. 116 c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione delle prove e dell'attendibilità della contabilità
art. 2697 c.c.
invocato sul riparto dell'onere della prova circa l'insussistenza dei requisiti dimensionali
art. 2200 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di iscrizione/dati societari
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
richiamato per denunciare violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo
art. 111 Cost.
invocato a sostegno della censura di difetto di motivazione
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 161 c.p.c.
richiamato nel quadro delle nullità processuali dedotte
art. 342 c.p.c.
richiamato per censurare il trattamento della produzione documentale in appello
art. 345 c.p.c.
richiamato per censurare il regime delle produzioni documentali in appello
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione viene rinunciato, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non vi è statuizione sulle spese salvo diversa regolazione espressa, e non opera il raddoppio del contributo unificato se mancano i relativi presupposti processuali.
- Le censure che investono la verifica dei requisiti dimensionali per il fallimento possono coinvolgere il riparto dell'onere della prova, la valutazione della contabilità e la motivazione del giudice di merito, ma nel caso di estinzione tali profili restano inesaminati.
- La rinuncia al ricorso assorbe ogni questione sulla correttezza della motivazione della sentenza impugnata e sulla dedotta violazione delle norme processuali e sostanziali prospettate dai ricorrenti.
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