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Sentenza

Sentenza n. 8263/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015, nonché di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: - nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022, che ha fornito agli Enti del SSR indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 già sottoscritte dai Direttori Generali nel 2019; - nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022; - deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 1398 del 13/12/2022; - deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana n. 2330 del 7/12/2022; - deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 2076 del 12/12/2022; - deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9/12/2022; - deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 1488 del 7/12/2022; - deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 826 del 12/12/2022; - deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 2322 del 9/12/2022; - deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica n. 2001 del 7/12/2022; - deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 1240 del 13/12/2022; - deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova n. 2560 del 9/12/2022; - deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria integrata Verona n. 1176 del 12/12/2022; - deliberazione del Direttore generale dell'Istituto oncologico Veneto 1077 del 7/12/2022; - decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; - accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. n. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; - circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); - circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); - intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; - intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; - nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 27/7/2023: per l’annullamento - dei medesimi atti già impugnati con il ricorso principale; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 10/11/2023: per l’annullamento, - del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20 luglio 2023 e relativi allegati, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 96 del 21 luglio 2023, avente ad oggetto “Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR”, nonché di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: - nota di Azienda Zero prot. n. 367888 del 7 luglio 2023 e tutti gli altri atti, di estremi ignoti, che hanno indirizzato le verifiche istruttorie successive al decreto 172/2022; - deliberazione del D.G. dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 599/2023; - deliberazione del D.G. dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana n. 1233/2023; - deliberazione del D.G. dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 1007/2023; - deliberazione del D.G. dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 599/2023; - deliberazione del D.G. dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 780/2023; - deliberazione del D.G. dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 410/2023; - deliberazioni del D.G. dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 992/2023, n. 1079/2023 e n. 1116/2023; - deliberazione del D.G. dell'Azienda ULSS n. 8 Berica n. 1016/2023; - deliberazioni del D.G. dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 657/2023 e n. 595/2023; - deliberazioni del D.G. dell'Azienda Ospedale-Università Padova n. 1146/2023 e n. 1198/2023; - deliberazione del D.G. dell'Azienda ospedaliero universitaria integrata Verona n. 651/2023; - deliberazione del D.G. dell'Istituto oncologico Veneto 554/2023;

Giustizia amministrativa202303262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di ripartizione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti e al successivo decreto regionale di rettifica per errori materiali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La società ha impugnato il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, gli atti statali e regionali presupposti e connessi, nonché, con motivi aggiunti, il successivo decreto regionale n. 101 del 20 luglio 2023 e gli atti istruttori e deliberativi collegati. Gli atti riguardavano la ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Dal testo emerge che le censure erano rivolte, in sintesi, alla legittimità del meccanismo del payback e degli atti applicativi, contestando l'imposizione retroattiva dell'obbligo, la lesione dell'affidamento e della libertà di iniziativa economica, nonché i criteri e le modalità di determinazione degli importi dovuti. Il Collegio ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha distinto tra gli atti statali presupposti e i provvedimenti regionali applicativi. Quanto alle censure rivolte agli atti statali e alla disciplina sostanziale del payback, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, ritenendo già verificata la legittimità costituzionale del meccanismo per il quadriennio 2015-2018: il payback costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, sorretto dall'esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria; la disciplina rispetta la riserva di legge; non viola il principio di irretroattività né il legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era previsto dalla normativa vigente sin dal 2015, mentre gli interventi del 2022 hanno reso operative procedure già esistenti. Quanto ai decreti regionali e provinciali impugnati con motivi aggiunti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Tali atti svolgono infatti una funzione meramente tecnico-contabile e riepilogativa: verificano i dati di fatturato, individuano le aziende e applicano una percentuale e un importo già predeterminati dalla legge e dagli atti statali. Non vi è esercizio di potere autoritativo o discrezionalità amministrativa, ma un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale dell'impresa al corretto calcolo del quantum debeatur. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e ha assegnato i termini per la riproposizione del giudizio ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011

    tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ripiano originariamente posto a carico della regione

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, nella disciplina originaria, ha posto il superamento a carico della regione.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012

    4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard

    Ha fissato il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici.

  • art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    ciascuna azienda fornitrice concorre ... in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa

    Disciplina il tetto regionale, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano, la rilevazione del superamento e la procedura applicativa per gli anni 2015-2018. Il comma 9-bis attribuisce alle regioni attività di verifica contabile, individuazione delle aziende e imposizione del pagamento, senza riconoscere loro un potere discrezionale.

  • art. 1, comma 557, l. n. 145/2018

    il superamento ... è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA

    Ha precisato il criterio di rilevazione del superamento del tetto e la base del fatturato rilevante.

  • art. 18, comma 1, d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, dettando la procedura per l'individuazione delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    riduzione al 48 per cento della quota di ripiano

    Ha istituito un fondo e previsto una riduzione dell'importo dovuto dalle aziende; la sentenza richiama la successiva caducazione della limitazione soggettiva operata dalla Corte costituzionale.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    importo pari alla quota ridotta (25%)

    Prevede il pagamento ridotto e, al ricorrere delle condizioni indicate dalla legge, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio dinanzi al giudice ordinario dopo la declinatoria di giurisdizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa al difetto di giurisdizione.

  • art. 133 c.p.a.

    Il Collegio lo richiama per escludere che la controversia rientri in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto rispettata la riserva di legge poiché la disciplina individua soggetti obbligati, prestazione imposta e criteri generali di determinazione.

  • art. 41 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 2 Cost.

    Il richiamo è effettuato nell'ambito delle censure relative alla tutela dell'affidamento e alla disciplina del payback.

  • art. 117 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha escluso la violazione dei parametri convenzionali e costituzionali con riferimento all'irretroattività e all'affidamento.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla quantificazione e al pagamento del payback sui dispositivi medici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando gli atti regionali applicativi si limitano a verificare dati contabili, individuare le aziende obbligate e calcolare matematicamente l'importo dovuto sulla base di criteri già fissati dalla legge e da atti statali, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionale.
  • Nel sistema di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, la determinazione del tetto, la certificazione del suo superamento e la quantificazione dello scostamento complessivo sono competenze statali; alle regioni spettano soltanto attività attuative di verifica contabile, formazione degli elenchi, imputazione delle quote alle singole aziende e iscrizione del credito in bilancio.
  • Quando la pubblica amministrazione esercita un'attività interamente vincolata, limitata alla verifica di presupposti predeterminati dalla legge e alla quantificazione di un'obbligazione patrimoniale, la posizione del privato è un diritto soggettivo e il criterio del petitum sostanziale conduce alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'atto è formalmente denominato provvedimento amministrativo.
  • Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, come valutato dalla Corte costituzionale, è compatibile con gli artt. 23 e 41 Cost. perché costituisce un contributo solidaristico previsto dalla legge, diretto alla razionalizzazione della spesa sanitaria e assistito da criteri sufficientemente determinati.
  • L'introduzione nel 2022 della procedura applicativa del payback non configura, per il quadriennio 2015-2018, un'illegittima retroattività quando si limita a rendere operative obbligazioni e procedure sostanziali già previste dalla disciplina vigente dal 2015; non è leso l'affidamento dell'impresa sull'invariabilità del prezzo quando l'obbligo di ripiano era già conoscibile nei suoi tratti essenziali.
  • La previsione nell'atto regionale dell'impugnabilità davanti al giudice amministrativo non incide sul riparto di giurisdizione, che deve essere determinato in base alla reale natura dell'attività esercitata e alla situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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