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Sentenza

Sentenza n. 377/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-/Area I/AM_White list prot. uscita n. -OMISSIS- del 15.02.2023 notificato via pec in data 15.02.2023, con cui la Prefettura ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente d'iscrizione nella “White List post-sisma” della Prefettura di -OMISSIS-, con contestuale cancellazione della stessa dall'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione; - di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente, tra cui, per quanto possa occorrere: il provvedimento ex art. 10 bis L. 241/1990 n. prot. -OMISSIS-/AreaI/White List prot. uscita n. -OMISSIS- del 07.09.2022; i Verbali del Gruppo Interforze del 14.07.2022 e del 19.01.2023.

Giustizia amministrativa202300124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione nella White list post-sisma, con contestuale cancellazione dall'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego prefettizio di iscrizione nella White list, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. 159/2011 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, incoerenza, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e carenza di motivazione. La ricorrente contestava la rilevanza degli elementi valorizzati dalla Prefettura: la condivisione della sede con altra società riconducibile a un soggetto legato da vincoli familiari a persona condannata per reati di mafia; i rapporti dell'amministratore con il fratello, condannato definitivamente per associazione mafiosa, e con il cugino, amministratore di una società colpita da interdittiva antimafia; le pregresse cointeressenze societarie e relazioni economiche, risalenti nel tempo; il passaggio di numerosi dipendenti da società collegate ai predetti soggetti; i precedenti penali di alcuni dipendenti e i rapporti commerciali con società successivamente interdette o escluse dalla White list. La società sosteneva inoltre che alcuni fatti fossero risalenti, che l'amministratore fosse stato assolto da taluni reati e che i rapporti con i soggetti controindicati fossero cessati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non condivisibile la contestazione atomistica dei singoli indizi, poiché il giudizio prefettizio sul rischio di infiltrazione mafiosa ha natura prognostica e probabilistica e richiede una valutazione complessiva, induttiva e sintetica del contesto relazionale, economico e ambientale. La condivisione della sede con una società riconducibile a un soggetto legato alla criminalità organizzata è stata ritenuta indice sintomatico di contiguità e non elemento neutro. Sono stati considerati rilevanti i persistenti rapporti familiari, societari ed economici dell'amministratore con soggetti condannati per associazione mafiosa o collegati a società interdette, nonché il transito dei dipendenti da imprese riconducibili ai medesimi soggetti, i precedenti penali di numerosi lavoratori e i rapporti commerciali con società colpite da interdittiva. Secondo il giudice, tali elementi, valutati unitariamente, compongono un quadro convergente e sufficientemente delineato del rischio che l'impresa subisca o determini infiltrazioni mafiose. La sentenza ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa della disciplina della documentazione antimafia e della valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione ai presupposti e al procedimento di acquisizione della documentazione antimafia; la valutazione prefettizia è stata ritenuta fondata su un quadro indiziario complessivo.

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione agli effetti ostativi della documentazione antimafia e alla tutela preventiva contro il rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Prefettura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, consentendo alla società di presentare osservazioni prima del diniego.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di iscrizione o permanenza nella White list, la valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa ha natura preventiva, prognostica e probabilistica e non richiede la prova di un'infiltrazione mafiosa già consumata.
  • Gli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio antimafia devono essere valutati in modo complessivo e contestuale, senza atomizzare ciascun dato e verificarne isolatamente la decisività; una pluralità di indizi singolarmente deboli può acquisire una significativa valenza dimostrativa attraverso la loro convergenza.
  • La condivisione della sede legale o amministrativa, i rapporti familiari, le cointeressenze societarie, i rapporti commerciali e il transito di dipendenti tra imprese collegate a soggetti controindicati possono costituire indici rilevanti di contiguità ambientale e societaria, se considerati nel quadro complessivo dei rapporti dell'impresa.
  • La risalenza nel tempo di singoli fatti o la cessazione formale di specifici rapporti non esclude automaticamente la loro rilevanza nel giudizio antimafia, quando gli elementi complessivi evidenzino la persistenza o il radicamento dei collegamenti e una convergenza di interessi e condotte.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneWhite list e iscrizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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