Cassazione Penale, Sentenza n. 28723/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile, dalla Corte d'appello di Milano, dei reati di rapina impropria e lesioni per avere sottratto 20 confezioni di salmone norvegese e per avere usato violenza contro l'addetto alla vigilanza, cagionandogli una lesione con prognosi di tre giorni. In cassazione il difensore ha dedotto: (i) vizio di motivazione e travisamento per omissione della prova, sostenendo che il Macaluso era affetto da claustrofobia e che la documentazione medica attestava una frattura del piatto tibiale e del calcagno riportata durante la fuga, sicché l'allontanamento sarebbe stato dovuto a una crisi di panico e alla necessità di recarsi al pronto soccorso; (ii) violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione delle prove a struttura indiziaria, per non avere adeguatamente considerato la documentazione medica quale elemento a favore di una tesi alternativa; (iii) violazione dell'art. 533 c.p.p. per mancato rispetto del principio della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che la valutazione delle prove non è sindacabile in Cassazione salvo che emerga una illogicità manifesta e decisiva della motivazione; nel caso di specie la tesi alternativa (crisi di panico e necessità di cure) era stata effettivamente presa in esame dai giudici di merito e ritenuta non verosimile, anche in ragione del comportamento del ricorrente (si sarebbe diretto verso l'automobile dove attendeva la complice). Non sussistono travisamento per omissione né vizi logici tali da giustificare la rinnovazione della valutazione probatoria in sede di legittimità. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020
Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per specificare la modalità di celebrazione del procedimento in Cassazione
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione delle prove a struttura indiziaria: impone coerenza logica e la considerazione di ipotesi alternative; la Corte ha ritenuto che i giudici del merito avessero valutato la documentazione medica e le tesi alternative, escludendone la verosimiglianza
art. 533 cod. proc. pen.
Stabilisce il canone di valutazione della colpevolezza secondo il criterio della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio"; in sede di legittimità la sua presunta violazione rileva solo se produce una illogicità manifesta e decisiva della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, tra cui la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicato per determinare l'ammenda di euro 3.000,00
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: è sindacabile solo la presenza di una illogicità manifesta e decisiva nella motivazione dei giudici di merito
- Se i giudici di merito hanno esaminato e ritenuto non verosimile una tesi alternativa (es. crisi di panico motivata da condizioni mediche), la Cassazione di norma non annulla per semplice diversa valutazione delle prove
- Per le prove a struttura indiziaria (art. 192 c.p.p.) è essenziale che la motivazione indichi la coerenza logica tra indizi e conclusione e il rigetto delle ipotesi alternative; l'assenza di tale passaggio è rimediabile in sede di legittimità se produce manifesta illogicità
- Il principio della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.) è fondamentale, ma la sua violazione è rilevante in Cassazione solo se determina una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria
- Chi impugna in Cassazione deve mirare a documentare omissioni logiche o violazioni di legge chiaramente evidenti sul piano motivazionale; la mera indicazione di elementi probatori contrapposti non è sufficiente
- La dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), pertanto valutare attentamente la prospettazione di doglianze solo se fondate su profili di diritto o vizi motivazionali netti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28703/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28704/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28705/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28706/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28708/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28710/2022 del 21/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →