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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-475/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020. — Repubblica federale di Germania contro Commissione europea. — Impugnazione – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (UE) n. 305/2011 – Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione – Norme e regolamentazioni tecniche armonizzate – Norme armonizzate EN 14342:2013, EN 14904:2006, EN 13341:2005 + 1:2011 ed EN 12285‑2:2005 – Ricorso di annullamento. — Cause riunite C-475/19 P e C-688/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge le impugnazioni della Repubblica federale di Germania contro due sentenze del Tribunale in materia di norme armonizzate per prodotti da costruzione. Conferma che le comunicazioni della Commissione di aggiornamento dell’elenco delle norme non avevano effetti giuridici autonomi e che la Commissione, in sede di obiezione formale ex articolo 18 del regolamento n. 305/2011, non era obbligata ad accogliere le riserve proposte dalla Germania. La Corte chiarisce inoltre che il regolamento mira ad armonizzare i criteri di valutazione delle prestazioni dei prodotti, non a garantire direttamente il rispetto dei requisiti fondamentali delle opere di costruzione.

Impugnazioni della Germania respinte: la Commissione, nell’ambito dell’articolo 18 del regolamento n. 305/2011, non era tenuta a introdurre riserve integrative sulle norme armonizzate né a verificare il rispetto dei requisiti fondamentali delle opere di costruzione oltre i limiti del mandato.

La questione giuridica

Nei rinvii non vi sono questioni pregiudiziali, ma impugnazioni ex articolo 56 dello Statuto. Le questioni giuridiche erano: 1) se le comunicazioni della Commissione di aggiornamento/pubblicazione dell’elenco delle norme armonizzate producessero effetti giuridici autonomi e quindi fossero impugnabili; 2) se l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011 imponesse alla Commissione di adottare una pubblicazione con riserva o limitazione secondo le richieste di uno Stato membro; 3) se la Commissione dovesse verificare, ai sensi degli articoli 3 e 17 del regolamento n. 305/2011, che le norme armonizzate garantissero il rispetto dei requisiti fondamentali delle opere di costruzione, anche per aspetti non coperti dal mandato.

Principio di diritto

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011 attribuisce alla Commissione un potere discrezionale di pubblicare, mantenere o eliminare, anche solo in parte, il riferimento a una norma armonizzata che non soddisfi interamente il mandato, ma non le consente di integrare tale norma con riserve o limitazioni sostanziali diverse dalla pubblicazione o conservazione parziale del riferimento; parimenti, la Commissione non è tenuta a verificare in astratto se la norma armonizzata garantisca il rispetto dei requisiti fondamentali delle opere di costruzione, poiché il regolamento armonizza le modalità di valutazione e dichiarazione della prestazione dei prodotti da costruzione, non i requisiti delle opere. Le impugnazioni della Germania sono quindi respinte integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 305/2011
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 305/2011
  • Articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 305/2011
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 305/2011
  • Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011
  • Articolo 17, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 305/2011
  • Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 305/2011
  • Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011
  • Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011
  • Regolamento (UE) n. 1025/2012
  • Articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012
  • Direttiva 98/34/CE
  • Direttiva 89/106/CEE

Norme armonizzate e obiezione formale ex regolamento n. 305/2011

La sentenza riguarda due impugnazioni riunite proposte dalla Repubblica federale di Germania contro le sentenze del Tribunale che avevano respinto i suoi ricorsi di annullamento relativi a decisioni e comunicazioni della Commissione nel settore dei prodotti da costruzione. Al centro della controversia vi è l’uso dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011 sulla pubblicazione dei riferimenti alle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatti e procedimento

Nel procedimento C‑475/19 P la Germania contestava le decisioni della Commissione del 25 gennaio 2017 che mantenevano, con limitazioni, i riferimenti delle norme EN 14342:2013 e EN 14904:2006, nonché successive comunicazioni della Commissione che riprendevano tali limitazioni. Nel procedimento C‑688/19 P contestava le decisioni del 6 novembre 2017 che mantenevano i riferimenti delle norme EN 13341:2005 + A1:2011 ed EN 12285-2:2005.

La Germania aveva sollevato obiezioni formali ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 305/2011, sostenendo che le norme non coprissero interamente il mandato tecnico conferito dalla Commissione e che mancassero metodi armonizzati di valutazione per alcune caratteristiche essenziali, in particolare il rilascio di sostanze pericolose o, nel secondo fascicolo, i profili relativi a zone sismiche o inondabili.

Normativa rilevante

La Corte richiama gli articoli 1, 2, punto 4, 3, 8, paragrafo 4, 17, 18 e 19 del regolamento n. 305/2011, nonché l’allegato I. Richiama inoltre il regolamento n. 1025/2012, che ha sostituito la direttiva 98/34/CE e il relativo comitato, e la direttiva 89/106/CEE quale antecedente del sistema dei prodotti da costruzione.

Ricevibilità dell’impugnazione e effetti delle comunicazioni

La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Ribadisce che un’impugnazione deve individuare con precisione i punti della sentenza contestati, ma può comunque riproporre questioni già esaminate in primo grado se critica l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale.

Quanto al primo motivo nella causa C‑475/19 P, la Corte conferma che le comunicazioni della Commissione del 10 marzo 2017, 11 agosto 2017, 15 dicembre 2017 e 9 marzo 2018 non producevano effetti giuridici autonomi rispetto alle decisioni del 25 gennaio 2017. Esse si limitavano, in sostanza, ad aggiornare l’elenco e a riprendere le restrizioni già previste nelle decisioni precedenti.

Portata dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011

La Corte chiarisce che la procedura di obiezione formale è applicabile quando una norma armonizzata non soddisfi "del tutto" il mandato, anche solo in parte. In tale ipotesi, la Commissione, sentiti i comitati competenti, può decidere se pubblicare, mantenere o eliminare il riferimento, totalmente o parzialmente.

Tuttavia, l’articolo 18, paragrafo 2, non consente alla Commissione di introdurre riserve sostanziali che permettano agli Stati membri di completare il contenuto di una norma non pienamente armonizzata. Una simile soluzione invaderebbe la competenza degli organismi europei di normalizzazione, che restano i soli autorizzati a determinare o rivedere il contenuto tecnico della norma. La Corte sottolinea che la scelta tra mancata pubblicazione, pubblicazione totale o parziale e ritiro del riferimento resta una facoltà della Commissione, non un obbligo automatico.

Requisiti fondamentali delle opere di costruzione e limiti del controllo della Commissione

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto verificare se le norme armonizzate garantissero il rispetto dei requisiti fondamentali delle opere di costruzione. Il regolamento n. 305/2011, infatti, armonizza le modalità di valutazione e dichiarazione della prestazione dei prodotti da costruzione, non i requisiti delle opere di costruzione in quanto tali.

Le norme armonizzate devono consentire di valutare le caratteristiche essenziali dei prodotti in rapporto ai requisiti di base delle opere, ma non sono destinate a garantire direttamente il rispetto di tali requisiti fondamentali. Se un prodotto non rientra interamente nell’ambito di una norma armonizzata, può venire in rilievo la valutazione tecnica europea ai sensi dell’articolo 19.

Casi concreti decisi

Per le norme EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, la Corte ritiene corretto il rilievo del Tribunale secondo cui la Commissione aveva legittimamente escluso dalla pubblicazione alcune clausole o note che non disponevano dei criteri necessari per la valutazione di determinate sostanze pericolose. La Commissione non poteva, invece, accompagnare il riferimento con una riserva che autorizzasse gli Stati membri a introdurre metodi nazionali di prova per aspetti già armonizzati.

Per le norme EN 13341:2005 + A1:2011 ed EN 12285-2:2005, la Corte approva la conclusione del Tribunale secondo cui le richieste tedesche miravano ad aggiungere requisiti relativi all’installazione o all’uso dei serbatoi in zone sismiche o inondabili, profili non coperti dal mandato e quindi non integrabili nel meccanismo dell’articolo 18, paragrafo 2.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente le impugnazioni della Repubblica federale di Germania. Essa è condannata alle spese della Commissione per i giudizi di impugnazione e per i procedimenti dinanzi al Tribunale; la Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia stabilisce che la Commissione, quando una norma armonizzata non rispetti interamente il mandato, può solo decidere sulla pubblicazione o sul mantenimento del riferimento, anche in modo parziale, ma non può introdurre riserve che consentano agli Stati membri di integrare il contenuto tecnico della norma o di creare regole nazionali alternative per i profili già armonizzati.

Come è indicizzato

Materieprodotti da costruzionenormazione tecnica armonizzataimpugnazione e ricevibilitàmarcatura celibera circolazione dei prodotti

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