Sentenza n. 11/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, avente ad oggetto sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 9 co. 2 del d.P.R. n. 737/1981 in tema di sospensione cautelare facoltativa, dalla data di notifica dell’atto - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorché di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare, ivi compresa la nota prot. n.-OMISSIS-del dirigente del Questore di Novara mai conosciuta né comunicata al ricorrente e di cui si ignora il contenuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell’Interno di sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981, adottato nelle more di un procedimento penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di sospensione cautelare dal servizio, disposto in pendenza di procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110, 648, comma 2, e 418 c.p., contestati in relazione alla partecipazione a un concorso pubblico finalizzato all’assunzione. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981 e dell’art. 14, comma 3, del CCNL Ministeri 2002-2005, sostenendo l’insussistenza dei presupposti della sospensione; violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, per carenza di istruttoria e motivazione, arbitrarietà, irrazionalità e ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata partecipazione; violazione del principio di proporzionalità. In particolare, il ricorrente contestava che il decreto di citazione diretta a giudizio potesse integrare il presupposto contrattuale del rinvio a giudizio e censurava la motivazione dell’amministrazione circa la gravità dei fatti, la perdita della fiducia necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali, l’urgenza e l’incidenza della condotta sull’immagine e sul prestigio dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, aderendo alla valutazione già espressa dal Consiglio di Stato in sede cautelare. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente il decreto di citazione diretta a giudizio a integrare il presupposto dell’art. 14, comma 3, CCNL Ministeri 2002-2005, che consente la sospensione del dipendente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o tali da comportare, se accertati, il licenziamento. Ai sensi dell’art. 60 c.p.p., il decreto attribuisce all’interessato la qualità di imputato e, nel rito a citazione diretta, svolge la funzione sostanziale del provvedimento di rinvio a giudizio, non essendo previsto un distinto formale provvedimento del giudice dell’udienza preliminare. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento indicava la gravità dei fatti contestati e motivava il giudizio di incompatibilità della condotta con la fiducia necessaria per lo svolgimento delle delicate funzioni istituzionali. Il terzo motivo è stato respinto poiché l’amministrazione aveva esposto le ragioni di urgenza che consentivano di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990; la motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta adeguata in ragione della gravità dei fatti e della lesione dell’immagine e del prestigio dell’amministrazione. Anche il quarto motivo è stato respinto: la misura non è stata ritenuta sproporzionata, poiché l’amministrazione aveva adeguatamente considerato la gravità della condotta e formulato un giudizio negativo sull’opportunità di consentire la prosecuzione delle mansioni istituzionali durante il procedimento penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981
Costituisce la base normativa della sospensione cautelare facoltativa dal servizio nei confronti del dipendente della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale.
art. 14, comma 3, CCNL Ministeri 2002-2005
Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6.
Nel rito a citazione diretta, il decreto di citazione a giudizio è sufficiente a integrare il requisito del dipendente rinviato a giudizio, poiché attribuisce la qualità di imputato e svolge la funzione sostanziale del rinvio a giudizio.
art. 60, comma 1, c.p.p.
Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.
Il decreto di citazione diretta a giudizio attribuisce la qualità di imputato; tale effetto, unitamente alla funzione processuale dell’atto, consente di equipararlo al rinvio a giudizio ai fini del presupposto previsto dal CCNL.
artt. 550 e seguenti c.p.p.
Disciplinano l’esercizio dell’azione penale mediante citazione diretta a giudizio, rito nel quale non è previsto un autonomo formale provvedimento di rinvio a giudizio.
art. 7 l. n. 241/1990
ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento
L’obbligo di comunicazione di avvio può essere omesso quando ricorrano specifiche esigenze di celerità, che devono essere indicate nel provvedimento e che, nel caso concreto, sono state ravvisate nella gravità dei fatti e nella lesione dell’immagine e del prestigio dell’amministrazione.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, non ritenuti violati.
artt. 2, 3, 6, 8 e 10 l. n. 241/1990
Le censure fondate su tali disposizioni, relative a conclusione, motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale, sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione di una disciplina che consente la sospensione cautelare del dipendente rinviato a giudizio, il decreto di citazione diretta a giudizio è equiparabile al rinvio a giudizio, poiché attribuisce la qualità di imputato e, nel rito previsto dagli artt. 550 e seguenti c.p.p., svolge la funzione processuale del provvedimento che dispone il giudizio senza necessità di un distinto atto formale.
- La sospensione cautelare dal servizio può essere motivata mediante il richiamo alla gravità dei fatti contestati in sede penale e al conseguente venir meno della fiducia necessaria per lo svolgimento di delicate funzioni istituzionali, purché il provvedimento espliciti il giudizio di incompatibilità tra la condotta contestata e la prosecuzione del servizio.
- L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è legittima quando il provvedimento individui specifiche esigenze di celerità; la gravità dei fatti contestati e la lesione dell’immagine e del prestigio dell’amministrazione possono integrare tali esigenze nel procedimento di sospensione cautelare dal servizio.
- La sospensione cautelare dal servizio non viola il principio di proporzionalità quando l’amministrazione abbia considerato la gravità della condotta contestata e abbia motivato l’inopportunità della permanenza del dipendente nello svolgimento delle mansioni istituzionali nelle more del procedimento penale.
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