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Sentenza

Sentenza del 05/11/2020 n. 24730 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due cartelle di pagamento per imposta fabbricati anno 2008 (e relativi accessori) emesse a seguito di controllo formale/automatizzato ex art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972. La ricorrente contestava, tra l'altro: omissione della chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario; illegittimità della notifica (eseguita tramite posta privata e con discrepanze tra relata originale e copia); mancata esibizione della cartella su richiesta ex art. 26 comma 5 DPR 602/1973; disconoscimento delle copie prodotte e mancanza di poteri certificativi dell'agente della riscossione; difetto di motivazione della cartella in relazione al calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi applicati dalla CTR: l'omessa chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario non determina automaticamente la nullità del titolo tributario né la prova automatica dei fatti allegati dal contribuente; la notifica tramite agenzia postale privata è valida se il plico è materialmente consegnato da Poste Italiane e la procedura di consegna è completata; il mancato deposito dell'originale a fronte di copie non efficacemente disconosciute non invalida la prova; l'assenza di alcuni dati sul calcolo degli interessi è irrilevante se la cartella si fonda su accertamento automatizzato ex art. 36‑bis e rinvia alla dichiarazione da cui deriva il debito. Il ricorso è stato quindi respinto e il contribuente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36‑bis d.p.r. n. 600/1973

    Consente accertamenti automatici basati sui dati della dichiarazione; la cartella fondata su tale accertamento è considerata congruamente motivata se rinvia alla dichiarazione da cui deriva il debito.

  • art. 54 d.p.r. n. 633/1972

    Norma richiamata come riferimento al controllo formale ai fini IVA, integrando il quadro degli atti impugnati.

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    Il concessionario della riscossione, se intimato in giudizio, ha l'onere di chiamare l'ente impositore per non rispondere delle conseguenze della lite; l'omessa chiamata non implica di per sé l'inesistenza del titolo tributario.

  • art. 26, comma 5, d.p.r. n. 602/1973

    Prevede l'obbligo per l'agente della riscossione di esibire la cartella su richiesta del contribuente; tuttavia la mancata esibizione non determina automaticamente l'inefficacia della notificazione se esistono riscontri oggettivi dell'avvenuta notifica.

  • art. 4, commi 1 e 5, d.lgs. n. 261/1999

    La riserva di utilizzo esclusivo del servizio postale universale è rispettata quando il plico affidato a un'agenzia privata sia da questa veicolato a Poste Italiane che esegue materialmente la consegna, con attestazione della data.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento di copie fotostatiche richiede una contestazione specifica, chiara e circoscritta: disconoscimenti generici e 'per ogni eventuale copia' sono inefficaci e non impediscono l'utilizzo delle copie come prova.

  • art. 2712 e 2719 c.c.

    Riferimenti alla disciplina della prova documentale e al disconoscimento delle copie; la Corte ricorda la necessità di specificità nella contestazione.

  • art. 18 d.p.r. n. 445/2000

    Regole sulla conformità delle copie agli originali; la questione è superata se il disconoscimento non è efficace, rendendo le copie idonee.

  • art. 3 legge n. 241/1990 e art. 7 legge n. 212/2000

    Principio di motivazione degli atti amministrativi e obbligo di motivazione intellegibile delle cartelle; valutato alla luce del tipo di accertamento (automatizzato) e del rinvio alla dichiarazione.

  • art. 7 legge 20 novembre 1982 n. 890 e art. 160 c.p.c.

    Sul tema della sottoscrizione della relata: la firma mediante sigla non invalida la notifica, salvo che il destinatario dimostri l'assenza della qualifica del notificatore superando la presunzione contraria.

Massime di principio

  • L'omessa chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario non determina automaticamente la nullità della cartella: il concessionario rischia di essere condannato alle conseguenze della lite ma non produce automaticamente la prova dei fatti allegati dal contribuente.
  • La notifica affidata ad un'agenzia postale privata è valida se il plico viene poi materialmente consegnato da Poste Italiane e la procedura è completata con le attestazioni previste; pertanto non ogni uso di un servizio privato invalida la notifica.
  • La mancata esibizione delle cartelle su richiesta non comporta automaticamente la mancata prova della notificazione: la validità della notifica si appura con riscontri oggettivi e non solo con il rispetto formale dell'obbligo di esibizione.
  • Il disconoscimento delle copie prodotte dalla controparte deve essere specifico e puntuale (indicare il documento e le difformità): disconoscimenti generici sono inefficaci e le copie possono essere valutate come prova.
  • La sottoscrizione della relata con sigla non invalida di per sé la notifica; il destinatario deve dimostrare in modo specifico l'assenza della qualifica del notificatore per superare la presunzione di regolarità.
  • Le cartelle basate su accertamento automatizzato ex art. 36‑bis sono adeguatamente motivate se rinviano alla dichiarazione da cui deriva il debito, anche se non riportano nel dettaglio il calcolo degli interessi.
  • Le questioni relative ai poteri certificativi dell'agente della riscossione diventano irrilevanti se il disconoscimento delle copie non è efficace: in tal caso le copie attestate dall'agente sono idonee come prova.

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