Cassazione Penale, Sentenza n. 21167/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. relativa alla custodia cautelare subita dal 16/06/2017 al 04/07/2017, nell'ambito di indagini per corruzione e reati connessi. Il ricorrente contestava che i presupposti per la misura non sussistevano ab origine (tribunale del riesame aveva annullato la misura e successivamente la Procura di Udine aveva chiesto archiviazione per insufficienza di elementi). Nicchiniello deduceva che la Corte d'appello non aveva adeguatamente considerato l'annullamento del riesame e il decreto di archiviazione, e che il rigetto della domanda di riparazione fosse basato su valutazioni errate di colpa grave e su travisamento delle risultanze (intercettazioni, approfondimento dell'appunto informativo, rapporti con corrado e Schnei-der). Contestava inoltre che la Corte avesse applicato l'ipotesi di ingiustizia formale (art. 314, comma 2) pur avendo chiesto tutela per l'ipotesi sostanziale (comma 1).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sia sotto il profilo formale (impropria modifica della "causa petendi" richiesta in sede di riparazione) sia sul merito della valutazione della colpa grave. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio se il richiedente abbia concorso a dar causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave e può valorizzare, oltre agli elementi probatori, anche comportamenti deontologicamente scorretti e di connivenza che, pur non integrando un reato provato in sede penale, risultano idonei a creare la situazione allarmante che ha determinato l'adozione della misura. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato in modo circostanziato che Nicchiniello, pur non essendo provata la sua responsabilità penale, aveva tenuto comportamenti di connivenza (non denunciare l'ingerenza del collega, fornire informazioni sulla durata ed esito della verifica, adattarsi alle richieste) idonei a integrare colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita; comma 1 riconosce il diritto salvo che l'interessato abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; la Corte sottolinea che il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio la sussistenza di dolo o colpa grave
art. 646 cod. proc. pen.
secondo capoverso e co. 3
Richiamato per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione nei procedimenti di riparazione; la possibilità di ricorso in Cassazione è nei limiti previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 315 cod. proc. pen.
Richiami normativi utilizzati per definire i limiti del giudizio di legittimità nella procedura di riparazione
art. 606 cod. proc. pen.
richiamato implicitamente per i motivi di ricorso
Limita le censure ammissibili in Cassazione nei confronti di decisioni di merito
art. 611 cod. proc. pen.
Previsione relativa alle conclusioni del Procuratore Generale; richiamata in procedura
art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di esposizione dei motivi in ricorso per Cassazione in materia penale
art. 43 cod. pen.
Definizione normativa della colpa richiamata per stabilire quando la condotta colposa esclude il diritto alla riparazione
art. 319-quater c.p., art. 110 c.p., art. 3 L. 1383/1941
Norme penali relative alle contestazioni originarie e successive nel procedimento, richiamate nel contesto fattuale; la Corte distingue l'esito penale (archiviazione) dalla valutazione autonoma della condotta ai fini della riparazione
Massime di principio
- Il giudizio di cassazione nei procedimenti di riparazione è limitato ai vizi di legittimità e non sostituisce il sindacato di merito; le censure devono rientrare nei motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p.
- In sede di domanda di riparazione non è ammessa, senza consenso della controparte, la modifica della "causa petendi": se si chiede tutela come ingiustizia sostanziale (art. 314 co.1) non si può poi fondare la decisione su elementi propri dell'ingiu-stizia formale (co.2).
- Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio se il richiedente abbia concorso a dar causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; l'assenza di rinvio a giudizio o l'archiviazione penale non comportano automaticamente il diritto all'indennizzo.
- Per escludere il diritto all'indennizzo è sufficiente una condotta di connivenza o deontologicamente scorretta che, pur non integrando una responsabilità penale provata, sia idonea a far apparire ragionevole l'intervento dell'autorità giudiziaria (valutazione ex ante della prevedibilità dell'intervento).
- Nella valutazione della colpa grave rilevano comportamenti sia extraprocessuali sia processuali (comportamento prima e dopo la conoscenza del procedimento, omissioni di denuncia, silenzi rilevanti), valutati autonomamente rispetto all'esito penale.
- Chi impugna deve documentare e mantenere coerente la causa petendi: la difesa deve far emergere in modo chiaro e mirato gli elementi di diritto e fatto correlati alla tipologia di ingiustizia invocata.
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