Parere n. 1060/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto, con presentazione diretta ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Formez PA – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle pubbliche amministrazioni e la Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) e nei confronti del signor -OMISSIS- per l’annullamento della graduatoria finale per il reclutamento di n. 2293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, codice AMM accluso al verbale n. 35 del 13 aprile 2023 di «rettifica graduatoria finale di merito a seguito di atto di precetto intimante l’esecuzione della sentenza TAR Lazio a favore del candidato -OMISSIS-» con cui la commissione d’esame, nominata dalla Commissione RIPAM con delibera n.14 del 15 giugno 2022 ha proceduto alla valutazione dei titoli della candidata -OMISSIS-, con elaborazione di una nuova graduatoria finale e di tutti gli atti preliminari preparatori e conseguenti a quello sopra menzionato, comprese la graduatoria relative al “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)” pubblicato il 7 aprile 2025, oltre che della graduatoria finale relativa al “profilo assistente amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO)” di cui al verbale n. 46 del 30 marzo 2023 redatto dalla Commissione d’esame e pubblicata il 16 aprile 2025, atti non pubblicati e di cui si è avuta giuridica conoscenza il 23 settembre 2025 a seguito di rituale accesso agli atti; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli sopra citati, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle graduatorie finali e degli atti connessi relativi al concorso per 2293 unità di personale non dirigenziale, con particolare riferimento ai profili Codice AMM e Codice ECO e alla valutazione della riserva invocata dalla ricorrente
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami per 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, ha impugnato la graduatoria finale rettificata del profilo Codice AMM, nonché gli atti preliminari, connessi e consequenziali, comprese le graduatorie relative ai profili Codice AMM e Codice ECO. La ricorrente, dipendente di ruolo del Ministero dell’istruzione e del merito e invalida con grado di invalidità del 46%, ha dedotto di beneficiare di una riserva per l’accesso ai concorsi pubblici in quanto personale interno a tempo indeterminato, non appartenente allo stesso profilo messo a concorso, presso un’azienda o ente della Regione che ha indetto il concorso. La censura riguarda, in particolare, la mancata considerazione della riserva e l’assenza di una specifica previsione della stessa nel bando. Sono state inoltre formulate richieste cautelari e di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. La Sezione ha rilevato che non era stata trasmessa la relazione ministeriale istruttoria e che, pertanto, non era possibile esaminare compiutamente né l’istanza cautelare né il merito del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha adottato una decisione interlocutoria, disponendo un supplemento istruttorio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dovrà acquisire da Formez PA e dalla Commissione RIPAM gli elementi di fatto e di diritto necessari e trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione documentata contenente puntuali ed esaustive controdeduzioni alle censure della ricorrente. La relazione dovrà concentrarsi, in particolare, sulla sussistenza della riserva dei posti invocata dalla ricorrente e sull’assenza di una specifica previsione della riserva nel bando, oltre a fornire informazioni sul ricorso proposto davanti al TAR richiamato dalla ricorrente. La relazione dovrà essere trasmessa anche alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La Sezione ha inoltre autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sull’istanza cautelare è stata espressamente riservata.
Osservazioni
Istruttoria sulla riserva dei posti
Occorre acquisire puntuali elementi di fatto e di diritto sulla sussistenza della riserva invocata dalla ricorrente, verificando la relativa disciplina applicabile e la sua concreta riferibilità alla procedura concorsuale.
Previsione della riserva nel bando
La relazione istruttoria dovrà chiarire la rilevanza dell’assenza di un’apposita previsione della riserva nel bando di concorso e fornire controdeduzioni specifiche sul punto.
Ricorso proposto davanti al TAR
L’Amministrazione dovrà fornire notizie documentate sul ricorso al TAR richiamato dalla ricorrente e sui relativi eventuali effetti sulla vicenda oggetto del ricorso straordinario.
Contraddittorio procedimentale
La relazione ministeriale dovrà essere rimessa alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni.
Notifica per pubblici proclami
È stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
Ricorrendone i presupposti, impone l’adozione di cautele nella diffusione del parere mediante oscuramento dei dati personali e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati relativi alla salute
È richiamato quale fondamento della tutela rafforzata dei dati relativi alla salute contenuti nel parere.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
come modificato dal d.lgs. 101/2018
È richiamato a fondamento delle misure di protezione applicabili ai dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando manchi la relazione ministeriale istruttoria necessaria per verificare le censure e gli elementi rilevanti ai fini cautelari e di merito, la Sezione può disporre un supplemento istruttorio e sospendere ogni ulteriore decisione.
- L’istruttoria richiesta nel ricorso straordinario deve essere specifica, documentata e orientata a fornire puntuali controdeduzioni sulle questioni decisive prospettate dal ricorrente.
- Quando l’Amministrazione trasmette una relazione istruttoria destinata a incidere sulla decisione del ricorso straordinario, la relazione deve essere comunicata al ricorrente, al quale deve essere riconosciuto un termine congruo, comunque non inferiore a quello stabilito dalla Sezione, per formulare osservazioni.
- L’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere autorizzata nel ricorso straordinario quando la controversia coinvolga una pluralità di controinteressati individuabili in relazione a graduatorie concorsuali.
- Il mancato e ingiustificato adempimento agli incombenti istruttori non impedisce necessariamente la prosecuzione del procedimento, potendo il ricorso essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Impugnazione di graduatorie concorsuali e riserva di posti
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una dipendente di ruolo del Ministero dell’istruzione e del merito contro Formez PA e la Commissione RIPAM, con riferimento al concorso per 2293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. L’impugnazione concerne le graduatorie dei profili Codice AMM e Codice ECO, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Premesse e posizione della ricorrente
La ricorrente aveva partecipato alla procedura conseguendo la posizione n. 3652 nel profilo Codice ECO, con 22,5 punti, e la posizione n. 17187 nel profilo Codice AMM, con 22,125 punti. In occasione degli scorrimenti delle graduatorie aveva presentato distinte domande, dichiarando di essere invalida con grado di invalidità del 46% e di beneficiare di una riserva per l’accesso ai concorsi pubblici quale personale interno a tempo indeterminato, non appartenente allo stesso profilo oggetto del concorso.
A seguito di accesso agli atti, la ricorrente aveva acquisito le graduatorie e le posizioni dei candidati chiamati a ricoprire i posti derivanti dagli scorrimenti. La documentazione era stata successivamente integrata da Formez PA dopo un ricorso al TAR.
Questioni sottoposte alla Sezione
La ricorrente ha chiesto l’annullamento della graduatoria finale rettificata del profilo Codice AMM e delle graduatorie relative ai profili Codice AMM e Codice ECO, deducendo, in particolare, la mancata considerazione della riserva invocata. Il ricorso solleva anche la questione dell’assenza di un’apposita previsione della riserva nel bando di concorso.
Sono state presentate una domanda cautelare e una richiesta di autorizzazione alla notifica ai controinteressati mediante pubblici proclami.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che non era stata trasmessa la relazione ministeriale istruttoria. In mancanza di tale relazione non era possibile procedere esaustivamente né all’esame dell’istanza cautelare né alla decisione sul merito del ricorso.
È stato quindi disposto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica acquisisca da Formez PA e dalla Commissione RIPAM gli elementi di fatto e di diritto necessari e trasmetta una relazione documentata entro 60 giorni dalla comunicazione del parere.
Adempimenti istruttori
La relazione dovrà contenere puntuali ed esaustive controdeduzioni:
- sulla sussistenza della riserva dei posti invocata dalla ricorrente;
- sull’assenza di un’apposita previsione della riserva nel bando di concorso;
- sulle circostanze relative al ricorso proposto davanti al TAR richiamato dalla ricorrente.
La relazione dovrà inoltre essere trasmessa alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni. In caso di mancato e ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Contraddittorio e conclusioni
La Sezione ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sull’istanza cautelare è stata riservata.
Il parere ha pertanto natura interlocutoria e non contiene alcuna valutazione definitiva sulla fondatezza della pretesa della ricorrente, sulla validità delle graduatorie o sulla spettanza della riserva.
Protezione dei dati personali
Per la diffusione del parere è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003, dell’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 10 giu 2026Parere n. 1052/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 giu 2026Parere n. 1053/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 giu 2026Parere n. 1054/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 giu 2026Parere n. 1055/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 giu 2026Parere n. 1056/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 giu 2026Parere n. 1057/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →