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Parere

Parere n. 1327/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla “Fondazione Campus Studi Martino” no profit e dall’architetto Giovanni Martino contro il Ministero dell’università e della ricerca, Campus X s.r.l., Campus International s.r.l. e Campus International s.r.l. per l’annullamento dei seguenti atti: - decreti 1069-469-1269 del 27 settembre 2023 con allegato 1 dove si dichiara la non ammissione al cofinanziamento per la costruzione di alloggi per studenti universitari finanziati con i fondi del PNRR, con riammissione in graduatoria utile delle 5 domande di finanziamento; – nota direttoriale prot. n. 25011 del 30 novembre 2022, comunicata in pari data a mezzo pec, di esclusione delle richieste di cofinanziamento presentate dalla Fondazione; – verbale con cui la Commissione di valutazione nominata con D.M. 12 ottobre 2022, n. 1169 ha disposto la non ammissibilità delle richieste di cofinanziamento, ivi inclusa la proposta di graduatoria degli interventi ammissibili trasmessa al Ministero dell’università e della ricerca con comunicazione prot. n. 24342 del 21 novembre 2022; – D.M. 26 agosto 2022, n. 1046, come modificato dal D.M. 15 settembre 2022, n. 1089; – D.M. 15 settembre 2022, n. 1089; – D.M. 28 settembre 2022, n.1246; – di tutti gli atti e/o verbali delle sedute della Commissione che ha esaminato e valutato le proposte progettuali pervenute ai fini della richiesta di cofinanziamento; – nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione di atti ministeriali relativi alla non ammissione al cofinanziamento PNRR per la costruzione di alloggi universitari

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario datato 25 marzo 2026, diversi atti ministeriali e della Commissione di valutazione relativi a richieste di cofinanziamento per alloggi destinati a studenti universitari, deducendo violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 3, 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, errore di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e disparità di trattamento. Il Ministero ha eccepito, tra l’altro, l’inesistenza o nullità del ricorso per carenza degli elementi essenziali, l’inammissibilità per violazione dell’alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, la tardività, la cosa giudicata e la mancata notifica ai controinteressati. La Sezione ha esaminato preliminarmente la tempestività e l’ammissibilità del gravame.

Il parere

La Sezione non ha esaminato il merito dei motivi di ricorso. Ha ritenuto il ricorso straordinario irricevibile per tardività, poiché proposto il 25 marzo 2026 contro atti e decreti risalenti agli anni 2022 e 2023, oltre il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dal d.P.R. n. 1199/1971. Il ricorso è stato inoltre ritenuto manifestamente inammissibile per genericità dei motivi e per omessa notifica ai controinteressati. Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso irricevibile e inammissibile.

Osservazioni

Tardività del ricorso

Il ricorso straordinario, presentato il 25 marzo 2026, è stato proposto oltre il termine decadenziale di centoventi giorni rispetto agli atti impugnati, risalenti agli anni 2022 e 2023; per tale ragione è irricevibile.

Genericità dei motivi

Il gravame è manifestamente inammissibile perché i motivi sono formulati in modo generico e non consentono una chiara individuazione delle specifiche censure rivolte agli atti impugnati.

Omessa notifica ai controinteressati

Il ricorso è inammissibile anche per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 1199/1971

    termine decadenziale di centoventi giorni

    Il ricorso straordinario deve essere proposto entro centoventi giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato; il mancato rispetto del termine determina l’irricevibilità del ricorso.

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, ma la Sezione non esamina il relativo motivo nel merito.

  • art. 3, legge n. 241/1990

    È richiamato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di motivazione, senza esame di merito da parte della Sezione.

  • art. 6, legge n. 241/1990

    È richiamato dai ricorrenti in relazione ai compiti istruttori del responsabile del procedimento, senza esame di merito.

  • art. 10-bis, legge n. 241/1990

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al preavviso di rigetto, senza esame di merito da parte della Sezione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è irricevibile quando viene proposto oltre il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dal d.P.R. n. 1199/1971 rispetto agli atti impugnati.
  • La genericità dei motivi, tale da non consentire l’individuazione delle specifiche censure rivolte agli atti impugnati, determina l’inammissibilità del ricorso straordinario.
  • La mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati determina l’inammissibilità del ricorso straordinario.
  • Nel ricorso straordinario le questioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità impediscono l’esame del merito delle censure dedotte.

Impugnazione di atti ministeriali su cofinanziamenti PNRR per alloggi universitari

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una fondazione non profit e da un architetto contro il Ministero dell’università e della ricerca e soggetti controinteressati. L’impugnazione concerne atti ministeriali e della Commissione di valutazione relativi alla non ammissione al cofinanziamento di interventi per la costruzione di alloggi destinati a studenti universitari, finanziati con fondi PNRR.

Atti impugnati e motivi dedotti

Sono stati impugnati, tra gli altri, i decreti ministeriali del 2022 e del 2023, la nota direttoriale di esclusione delle richieste di cofinanziamento, il verbale della Commissione di valutazione e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali.

I ricorrenti hanno dedotto:

  • violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
  • errore di fatto e difetto di istruttoria e motivazione;
  • violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;
  • disparità di trattamento;
  • violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione;
  • violazione degli artt. 6 e 10-bis della legge n. 241/1990;
  • carenza dei presupposti, sviamento e ulteriori vizi dell’azione amministrativa.

Relazione ministeriale ed eccezioni preliminari

Il Ministero ha rappresentato difficoltà nell’istruzione del ricorso, rilevando la presenza di documentazione ritenuta voluminosa, non chiara e priva di un’esposizione lineare, di motivi adeguatamente individuati e di un petitum definito.

Nella relazione istruttoria il Ministero ha prospettato, in via preliminare, l’inesistenza o nullità del ricorso, l’inammissibilità per violazione dell’alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, la cosa giudicata, la tardività e la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati. Nel merito ha ritenuto infondato il ricorso.

Valutazioni della Sezione

La Sezione ha ritenuto di non poter esaminare il merito, stante la presenza di evidenti profili di irricevibilità e inammissibilità.

In particolare, il ricorso, datato 25 marzo 2026, è stato considerato tardivo perché rivolto contro atti e decreti risalenti agli anni 2022 e 2023. La proposizione oltre il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dal d.P.R. n. 1199/1971 determina l’irricevibilità del gravame.

La Sezione ha inoltre rilevato che il ricorso è manifestamente inammissibile per la genericità dei motivi e per l’omessa notifica ai controinteressati.

Conclusione

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile e inammissibile, senza procedere all’esame delle censure sostanziali relative alla procedura di cofinanziamento.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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