Cassazione Penale, Sentenza n. 49776/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente deduceva travisamento delle risultanze probatorie e illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria (sostenendo che la persona offesa aveva chiesto l'intervento di un terzo per fronteggiare una legittima pretesa del ricorrente e contestando la valutazione delle registrazioni/elementi probatori relativi alla consegna degli 800 euro) e censurava altresì la totale mancanza di motivazione circa le esigenze cautelari e la scelta della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul profilo delle esigenze cautelari e ha annullato l'ordinanza limitatamente a quella valutazione, rinviando al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio esclusivamente sul punto delle esigenze cautelari. Sul tema della gravità indiziaria la Corte ha respinto le censure, ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento impugnato che aveva ricostruito il fatto come estorsione (escludendo la riqualificazione in esercizio arbitrario di un diritto ex art. 393 c.p.) e valutando il contributo del terzo come autonomo nelle minacce e nella riscossione degli 800 euro. Non è disposta la rimessione in libertà automatica; la sentenza deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario secondo l'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Riferimento alla possibilità di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte richiama che tale figura è applicabile solo se la pretesa ha una possibile base giuridica o la coscienza dell'agente che il diritto possa spettargli; non è applicabile a pretese del tutto arbitrarie come ritenuto nel caso.
art. 309 c.p.p. (comma 9 e comma 7 richiamati)
Richiamato per i limiti e la natura del giudizio di riesame (effetto devolutivo) e per le regole procedurali relative al rinvio per nuovo giudizio sul punto delle esigenze cautelari.
art. 606 c.p.p.
Citato nella giurisprudenza richiamata in relazione ai limiti del giudizio di cassazione in tema di censura di merito (fatti e valutazione delle prove) quando il ricorrente non abbia devoluto specificamente tali questioni al giudice del riesame.
art. 94 disp. att. c.p.p. (comma 1 ter e 1 bis richiamati)
Norme di attuazione richiamate per l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario e per le conseguenze procedurali in caso di annullamento parziale senza immediata remissione in libertà.
Decreto-legge 28/10/2020 n.137, art. 23 comma 8 (convertito)
Richiamato per la procedura di trattazione scritta del procedimento e l'applicabilità delle disposizioni emergenziali/procedurali in assenza di richiesta di discussione orale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29541/2020 e altre pronunce)
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; ecc.
La Corte ha richiamato i principi consolidati: requisiti per riqualificazione in esercizio arbitrario di diritti; limiti del riesame e l'onere del ricorrente di devolvere specifiche doglianze; possibilità per il giudice del riesame di adottare e riprodurre l'ordinanza originaria se le doglianze non sono specifiche.
Massime di principio
- Per contestare la gravità indiziaria è necessario affrontare puntualmente e con elementi specifici le argomentazioni del giudice di merito: mere affermazioni generiche di travisamento non sono sufficienti.
- La riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) è possibile solo quando la pretesa dell'agente abbia una base giuridica almeno possibile o l'agente fosse convinto che il diritto potesse spettargli; pretese del tutto arbitrarie e finalizzate a ottenere un vantaggio indebito configurano estorsione.
- Nel giudizio di riesame il ricorrente ha l'onere di devolvere in modo specifico le doglianze (sul fatto, sulle prove e sulla loro valutazione): in mancanza il giudice di riesame può limitarsi ad aderire all'ordinanza originaria.
- Le esigenze cautelari devono essere motivate espressamente dal giudice; la mancanza di motivazione su tale profilo può determinare l'annullamento parziale con rinvio, anche se la gravità indiziaria è ritenuta sussistente.
- Il concorso di un terzo nelle condotte estorsive può integrare responsabilità autonoma se il terzo persegue una finalità propria (ad es. minacce e riscossione diretta della somma); se il terzo si limita solo a supportare una pretesa che abbia comunque una base, la sua posizione va valutata diversamente.
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