Sentenza n. 1433/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica e condannato il Ministero all’accredito di euro 2.000
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 33/2026, notificata al Ministero il 9 gennaio 2026 e passata in giudicato, con cui era stato accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del Ministero, previa emissione della carta, all’accredito di euro 2.000, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’integrale esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata correttamente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, mediante l’emissione della carta elettronica e l’accredito della somma dovuta di euro 2.000, oltre agli adempimenti prescritti dal giudicato. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà compiere anche le attività contabili e finanziarie necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 45, comma 1, c.p.a.
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione
Concorre, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., a individuare il termine per il deposito del ricorso per ottemperanza nel rito camerale considerato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione
Concorre a fondare la ricevibilità del ricorso depositato entro il termine previsto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Prevede un termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali; decorso tale termine, il ricorso per ottemperanza è ammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando un titolo giudiziale passato in giudicato impone a un’amministrazione statale il pagamento di una somma di denaro, il ricorso è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- L’amministrazione che eccepisca, anche implicitamente, l’avvenuta esecuzione del giudicato deve dimostrarne l’adempimento; la mera costituzione formale in giudizio, in assenza della prova del pagamento o dell’esecuzione delle statuizioni giudiziali, non è sufficiente.
- Accertata l’inesecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all’attuazione del titolo.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento; l’amministrazione, anche tramite il commissario ad acta, deve adottare le iniziative necessarie per reperire e corrispondere le somme dovute.
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