Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1433/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica e condannato il Ministero all’accredito di euro 2.000

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 33/2026, notificata al Ministero il 9 gennaio 2026 e passata in giudicato, con cui era stato accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del Ministero, previa emissione della carta, all’accredito di euro 2.000, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’integrale esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata correttamente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, mediante l’emissione della carta elettronica e l’accredito della somma dovuta di euro 2.000, oltre agli adempimenti prescritti dal giudicato. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà compiere anche le attività contabili e finanziarie necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione

    Concorre, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., a individuare il termine per il deposito del ricorso per ottemperanza nel rito camerale considerato.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione

    Concorre a fondare la ricevibilità del ricorso depositato entro il termine previsto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Prevede un termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali; decorso tale termine, il ricorso per ottemperanza è ammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando un titolo giudiziale passato in giudicato impone a un’amministrazione statale il pagamento di una somma di denaro, il ricorso è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • L’amministrazione che eccepisca, anche implicitamente, l’avvenuta esecuzione del giudicato deve dimostrarne l’adempimento; la mera costituzione formale in giudizio, in assenza della prova del pagamento o dell’esecuzione delle statuizioni giudiziali, non è sufficiente.
  • Accertata l’inesecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all’attuazione del titolo.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento; l’amministrazione, anche tramite il commissario ad acta, deve adottare le iniziative necessarie per reperire e corrispondere le somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.