Ordinanza n. 3871/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto emesso il 20 maggio 2026 con prot. n.123507 e comunicato in pari data con cui è stato rigettato dal Direttore Generale del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania il 27 maggio 2024 presso l’Universitatea "Petre Andrei" Din Iasi, Strada Bluescu nr. 2 Iai 700309 – Romania, ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, in quanto lesivo della sfera giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 20 maggio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego riguardava il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'iter formativo straniero, incluso il piano analitico del corso di studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. È stata inoltre censurata la considerazione dell'assenza di natura abilitante del titolo e la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi, ritenuta non rigorosa e potenzialmente incompatibile con il sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e con la libera circolazione dei lavoratori. Il ricorrente ha infine rappresentato il pregiudizio derivante dalla titolarità di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato, con scadenza 29 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento impugnato fino alla data di cessazione del contratto di insegnamento. Il giudice ha ritenuto, a un primo e sommario esame, che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione svolta all'estero e l'esperienza professionale del ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo erano già state risolte dall'Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22 del 2022. La motivazione sulle differenze tra i programmi formativi deve essere rigorosa, anche in relazione agli obblighi europei in materia di riconoscimento dei titoli professionali; le divergenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato in relazione al contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 19 maggio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La sussistenza dei presupposti cautelari consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato; nel caso concreto la misura è stata limitata temporalmente fino alla cessazione del contratto di insegnamento.
Adunanza plenaria, sentenze nn. 18-22/2022
Le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo estero sono state ritenute già risolte dalle pronunce richiamate.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro può essere sospeso quando l'amministrazione non abbia adeguatamente esaminato la documentazione completa dell'iter formativo e l'esperienza professionale maturata dall'interessato.
- La valutazione delle divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale deve essere specifica e rigorosa, tenendo conto delle esigenze di riconoscimento dei titoli professionali nell'ordinamento europeo e della libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra ordinamenti possono essere colmate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; esse non giustificano automaticamente il diniego di riconoscimento.
- La titolarità di un contratto di insegnamento a tempo determinato può integrare il periculum in mora idoneo a sostenere una tutela cautelare temporalmente limitata alla durata del contratto.
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