Cassazione Penale, Sentenza n. 2799/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Barretta chiedeva l'indennizzo per ingiusta detenzione subita dal 14/12/2015 al 23/04/2016 in carcere e fino al 19/09/2017 agli arresti domiciliari, essendo stato assolto con sentenza del 19/09/2017. Impugnava il rigetto dell'istanza da parte della Corte d'appello che aveva ritenuto le sue dichiarazioni difensive mendaci e gravemente reticenti (negazione dell'uso dello scooter, siringa non trovata, screditamento del teste Purello), attribuendo a tale comportamento una responsabilita causale nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare. Il ricorrente contestava la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e sosteneva che le sue dichiarazioni erano esercizio del diritto di difesa e avevano aperto uno spunto investigativo decisivo per l'assoluzione, non approfondito dagli inquirenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte di appello per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno censurato la ricostruzione della Corte territoriale per deficienza motivazionale, in particolare per non aver spiegato in che modo le condotte ritenute mendaci o reticenti fossero causalmente idonee a determinare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui non si possono imputare al detenuto le omissioni investigative degli organi inquirenti e ha disposto che in sede di rinvio la Corte territoriale verifichi specificamente l'idoneità delle dichiarazioni del ricorrente a influire sulle scelte cautelari, con un confronto diretto tra la condotta dell'indagato e le ragioni contenute nell'ordinanza che disponeva la misura.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte richiama la sua portata e l'esigenza di un nesso causale tra la condotta dell'indagato e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare, senza tuttavia riesaminare nel dettaglio le modifiche introdotte dal d.lgs. 188/2021
d.lgs. n. 188 del 2021
Riferimento normativo che ha inciso sulla disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione; la sentenza segnala che la materia è stata già esaminata nella pronuncia rescindente
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 e successive Sezioni Unite citate
Giurisprudenza di legittimità richiamata per distinguere condotta dolosa e colposa rilevanti ai fini della riparazione: la condotta dolosa o gravemente colposa del ricorrente deve essere causalmente collegata all'emissione del provvedimento coercitivo
Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014; Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019
Precedenti richiamati che affermano l'obbligo per il giudice della riparazione di confrontare la condotta del ricorrente con le ragioni espresse nell'ordinanza cautelare e di motivare la rilevanza sinergica di fatti successivi o non considerati
Massime di principio
- La negazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione richiede che la condotta dolosa o gravemente colposa del detenuto sia causalmente connessa all'adozione o al mantenimento della misura cautelare; non basta l'esistenza di comportamenti illeciti non posti a base della misura.
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente in che modo le dichiarazioni o i comportamenti del ricorrente hanno creato l'apparenza dei presupposti della custodia o ne hanno determinato il prolungamento; è obbligatorio il confronto diretto con le ragioni indicate nell'ordinanza cautelare.
- Non è lecito imputare al ricorrente l'inerzia o le omissioni investigative degli organi inquirenti; se l'assoluzione è scaturita da accertamenti non svolti o non approfonditi, l'onere di spiegare il nesso causale non può ricadere automaticamente sull'imputato.
- Le dichiarazioni difensive che aprono prospettive investigative poi decisive per l'assoluzione vanno valutate con attenzione: se tali dichiarazioni hanno effettivamente inciso sul mancato accertamento di elementi, occorre verificare se ciò sia imputabile al ricorrente o all'attività investigativa.
- In casi analoghi, la Corte d'appello, se ritiene la condotta del ricorrente ostativa al risarcimento, deve indicare con chiarezza gli elementi concreti e il meccanismo causale che collegano quella condotta alle scelte cautelari, altrimenti la decisione è destinata ad essere annullata in sede di legittimità.
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