Cassazione Penale, Sentenza n. 41806/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame per avere annullato, con riferimento al capo 1), la misura cautelare per l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), ritenendo che gli elementi raccolti dimostrino l'esistenza e il controllo del territorio da parte del cosiddetto clan Arena. Guerra impugna l'ordinanza per vizio di motivazione sull'aggravante del metodo mafioso (sostiene di essere solo pusher/vedetta) e per l'eccessiva gravità e non attualità della custodia cautelare, deducendo che il contratto di lavoro e il trasferimento della sede lavorativa rendono superflua la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Rigetta il ricorso del Procuratore ritenendo che il Tribunale del riesame abbia correttamente motivato l'assenza di elementi sufficienti per configurare, nel capo 1), un'associazione di tipo mafioso autonoma (clan Arena) distinguendola dall'organizzazione dedita al narcotraffico emersa negli atti; valorizza il giudicato assolutorio precedente e le incongruenze delle dichiarazioni dei collaboratori. Rigetta anche il ricorso di Guerra: conferma che l'aggravante del metodo mafioso (art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 conv.) può applicarsi oggettivamente ai partecipi, valorizza intercettazioni, videoriprese, arresti in flagranza e sequestri che dimostrano l'attività strutturata di spaccio e i comportamenti intimidatori del gruppo; ritiene inoltre che le allegazioni su lavoro e trasferimento non superino la presunzione di pericolo di reiterazione (art. 275 c.p.p.). Conseguenze pratiche: ricorsi inammissibili; Guerra condannato al pagamento delle spese processuali e, per inammissibilità imputata a sua colpa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte valorizza la distinzione tra associazione mafiosa autonoma e organizzazione dedita al narcotraffico; per la sussistenza dell'art. 416-bis occorrono elementi che dimostrino l'assunzione di una posizione dominante e riconoscibile mediante metodo mafioso, elementi ritenuti insufficienti per il capo 1) nella fattispecie.
art. 74 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309
Rilevata la possibilità di concorso tra reato di associazione finalizzata al narcotraffico e l'aggravante correlata all'uso di metodo mafioso; applicata come aggravante insieme all'art. 416-bis,1 quando ricorrono intimidazione e disponibilità di armi.
art. 275 cod. proc. pen.
La Corte richiama la presunzione relativa di pericolosità e sottolinea che le deduzioni difensive (contratto di lavoro, trasferimento) non hanno superato la presunzione; quindi la custodia cautelare è stata ritenuta proporzionata e necessaria.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203
L'aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso ha natura oggettiva e si applica anche ai concorrenti nei reati quando la violenza/minaccia assumono la veste di intimidazione mafiosa; non è necessario provare una specifica associazione mafiosa per applicare l'aggravante.
Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 (Magistris)
Principio richiamato sulla compatibilità tra associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti e associazione di tipo mafioso: il metodo mafioso deve essere finalizzato anche alle tipiche finalità mafiose per configurare pienamente l'associazione mafiosa, mentre le intimidazioni correlate al controllo delle piazze di spaccio possono assumere rilievo sotto altre aggravanti.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 32564 del 2023 (Bisogni)
Conferma che, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante si applica oggettivamente ai concorrenti, anche se le azioni intimidatorie sono state materialmente compiute da alcuni soli membri.
Massime di principio
- La sussistenza di un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) richiede elementi che dimostrino una posizione dominante e riconoscibile nell'ambito territoriale; mere attività di spaccio, per quanto sistematiche e organizzate, non sempre bastano a qualificare un gruppo come associazione mafiosa autonoma.
- L'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso ha natura oggettiva: una volta accertato l'uso di intimidazione o violenza con caratteristiche mafiose, l'aggravante può colpire anche i partecipanti che non hanno materialmente posto in essere le azioni intimidatorie, se risultano inseriti nella struttura e consapevoli dei metodi.
- Il giudicato e le incongruenze nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono influenzare significativamente la valutazione sull'esistenza di una compagine mafiosa autonoma e giustificare, a determinate condizioni, l'annullamento parziale di misure cautelari.
- Per provare la pericolosità e l'attualità del rischio di reiterazione, la mera produzione di documenti lavorativi o la circostanza di un trasferimento di sede non sono automaticamente sufficienti: occorre dimostrare concretamente la stabilità dei legami lavorativi e la capacità di interrompere i comportamenti criminogeni.
- Intercettazioni, videoriprese, arresti in flagranza e sequestri costituiscono elementi probatori di rilievo per valutare l'organizzazione, la serialità delle cessioni e i ruoli degli indagati nelle attività criminali e possono giustificare misure cautelari severe quando indicano elevata operatività e legami fiduciari con i vertici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41709/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41713/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41714/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41715/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41716/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41717/2024 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →