Cassazione Civile, Ordinanza n. 23919/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza n. 35829/2023, inserendo l'importo di euro 7.500,00 a titolo di compensi per le spese di lite. Ha inoltre ordinato che l'ordinanza fosse annotata sull'originale della precedente decisione.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
L'istanza riguarda la correzione di errore materiale di una precedente sentenza di Cassazione che aveva rigettato il ricorso della controparte, regolando le spese secondo soccombenza ma omettendo nel dispositivo la loro quantificazione. La difesa delle parti vittoriose ha chiesto di integrare il dispositivo con la liquidazione delle spese di lite, evidenziando che dalla motivazione risultava chiara la volontà del giudice di porle a carico della parte soccombente. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando la statuizione sulle spese sia presente nella motivazione ma manchi la relativa quantificazione nel dispositivo, la parte interessata deve ricorrere al procedimento di correzione degli errori materiali.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
È la norma che disciplina la correzione degli errori materiali; viene indicata come rimedio da seguire quando manca nel dispositivo la liquidazione delle spese pur essendo chiara la volontà decisoria nella motivazione.
art. 391-bis c.p.c.
Viene richiamato quale base procedurale dell'intervento correttivo in sede di legittimità.
Massime di principio
- Quando la sentenza contenga in motivazione la statuizione di condanna alle spese ma nel dispositivo ometta la relativa liquidazione, la parte interessata deve attivare il procedimento di correzione dell'errore materiale, e non un autonomo rimedio impugnatorio.
- L'omissione della quantificazione delle spese in dispositivo, a fronte di una volontà decisoria già espressa in motivazione, integra un errore materiale emendabile con correzione formale della decisione.
- La correzione può consistere nell'integrazione del dispositivo con l'importo delle spese già desumibile dalla decisione, senza necessità di rinnovare il giudizio sul merito della controversia principale.
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