Ordinanza n. 14389/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari del giudizio di non idoneità fisica emesso nei confronti dell’interessata con provvedimento in data 09.06.2026 dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno con il quale la stessa è stata esclusa dal concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito “Nunziatella” e “Teuliè” per l’anno scolastico 2026-2027 come da bando di concorso pubblicato, ai sensi dell’art. 35-ter, comma 2-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità fisica emesso dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici, con conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito per l'anno scolastico 2026-2027
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità sanitaria fondato sulla diagnosi di intervallo P-R corto, inferiore a 0,12 secondi, a QRS stretto e senza anomalie del sistema di conduzione. L'Amministrazione ha ricondotto tale riscontro al Codice n. 60-4-AC della direttiva tecnica sui criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, escludendo la candidata dalla procedura concorsuale. In sede cautelare monocratica, la ricorrente era stata ammessa con riserva alla prova di cultura generale, non ripetibile, in attesa della decisione collegiale. Al momento dell'ordinanza risultava ancora da definire la posizione della candidata nella graduatoria finale. Il giudice, ritenendo necessario acquisire un accertamento tecnico indipendente sulla sussistenza e consistenza della causa di non idoneità, ha disposto verificazione, senza anticipare la valutazione sulle questioni di rito eventualmente derivanti dagli atti successivi della procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Sanitario, che dovrà operare tramite una Commissione scelta in relazione all'accertamento da eseguire, con facoltà di avvalersi di specialisti esterni in mancanza di adeguate professionalità interne. La Commissione dovrà acquisire le regole tecniche applicabili e verificare la sussistenza e la consistenza della ragione sanitaria posta a fondamento dell'esclusione, alla luce della direttiva tecnica pertinente. L'Amministrazione dovrà fornire la documentazione del bando, le regole tecniche e la documentazione sanitaria della ricorrente. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno partecipare tramite consulenti di fiducia, con verbalizzazione delle eventuali osservazioni. La relazione motivata e documentata, insieme al verbale, dovrà essere depositata telematicamente presso la Sezione, possibilmente entro il 15 ottobre 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026. Non è stata adottata una decisione definitiva sulla legittimità dell'esclusione né sono state regolate spese di lite, essendo rimessa al verificatore la liquidazione delle spese dell'attività svolta.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
"ai soli fini dell’ammissione con riserva della candidata alla prova di cultura generale"
La misura cautelare monocratica è stata utilizzata per consentire lo svolgimento di una prova non ripetibile nelle more della decisione collegiale, senza definire il merito della controversia.
artt. 19, 20 e 66 c.p.a.
Costituiscono la base normativa per disporre la verificazione tecnica volta ad accertare la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità sanitaria contestata.
Direttiva tecnica sui criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014
È la disciplina tecnica richiamata dall'Amministrazione per fondare il giudizio di non idoneità e che dovrà essere acquisita e applicata dal verificatore.
art. 35-ter, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001
È richiamato nell'epigrafe con riferimento al bando della procedura concorsuale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alle ulteriori norme sulla protezione dei dati, quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psicofisica adottato nell'ambito di una procedura concorsuale militare dipende da una questione tecnico-sanitaria controversa, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidata a un organismo sanitario diverso da quello che ha adottato il giudizio impugnato, definendo puntualmente oggetto, criteri, documentazione e garanzie di partecipazione delle parti.
- La verificazione deve accertare la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità alla luce delle regole del bando e della disciplina tecnica applicabile, senza sostituire anticipatamente la decisione giudiziale sulla legittimità dell'atto impugnato.
- Nelle controversie concorsuali aventi a oggetto prove non ripetibili, l'ammissione cautelare con riserva può essere disposta al solo fine di consentire lo svolgimento della prova nelle more della decisione collegiale, senza comportare una definizione anticipata del merito.
- Quando è disposta una verificazione, le parti devono essere previamente avvisate delle operazioni e possono partecipare mediante consulenti di fiducia, le cui osservazioni devono essere riportate nel verbale; la relazione conclusiva deve essere motivata e documentata.
- La necessità di acquisire gli esiti della verificazione può giustificare il rinvio della trattazione, lasciando impregiudicata la valutazione di eventuali questioni processuali derivanti da atti successivi della procedura concorsuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 103/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 104/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 105/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 106/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 107/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 108/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →