Cassazione Penale, Sentenza n. 26623/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
D'Abramo: censura sulla qualificazione e sulla responsabilità per i reati sub capo c) relativi alla detenzione e al porto di armi, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe potuto attribuirgli la detenzione/porto delle armi in assenza di prova visiva diretta (video che mostrerebbe un unico fucile in mano a terzo) e denunciando violazioni normative (art. 2 e 4 L. 2/10/1967 n.895; artt. 1 e 2 L. 18/4/1975 n.110; artt. 192, 533, 627 c.p.p.) e vizi di motivazione. Ciuffreda: censura della determinazione della pena (violazione o errata applicazione artt. 81, 133, 132 c.p.), lamentando che la Corte di appello abbia aumentato la pena per i reati satelliti (detenzione e porto) senza indicare il calcolo analitico e senza motivare adeguatamente l'aumento, in violazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sent. n. 47127/2021, Pizzone); dedotto anche profilo personologico da valorizzare per ridurre l'aumento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per D'Abramo ha ritenuto il motivo infondato perché la questione della responsabilità per i reati sub capo c) era dentro il perimetro del rinvio e la Corte di appello ha adeguatamente motivato la classificazione delle armi e la responsabilità concorsuale: i reati satelliti (detenzione/porto armi, riciclaggio, ricettazione di mezzi) erano funzionali alla rapina e partecipati dal gruppo, sicché la partecipazione comporta responsabilità secondo art. 110 c.p. Per Ciuffreda ha ritenuto le censure in gran parte estranee al perimetro del devoluto e, per la parte pertinente, manifestamente infondate: la sentenza di merito ha indicato il calcolo della pena richiamando la decisione di primo grado e la rideterminazione della pena è compatibile con i limiti dell'art. 81 c.p. e con i principi di Pizzone (il livello motivazionale richiesto è correlato all'entità dell'aumento, e l'incremento applicato è risultato non sproporzionato). Conseguenze pratiche: i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento per la cassa delle ammende; confermate le pene così rideterminate in sede di rinvio (D'Abramo: mesi 8 reclusione + €1.300, con pena complessiva anni 14 mesi 4 e multa €7.200; Ciuffreda: mesi 5 giorni 10 reclusione + €600, con pena complessiva anni 9 mesi 6 giorni 20 e multa €4.900).
Norme richiamate
legge 2 ottobre 1967, n. 895
Richiamata in relazione ai criteri sulla classificazione delle armi (distinzione tra armi comuni e armi da guerra); la Corte ha disposto che i giudici del rinvio si attenessero ai presupposti di tale disciplina per motivare la qualificazione
art. 7 legge n. 896 del 1967
Richiamato nella riqualificazione del reato sub capo c); utilizzato come parametro normativo per la ricostruzione della fattispecie relativa alle armi
legge 18 aprile 1975, n. 110
Normativa di riferimento per la distinzione tra armi comuni e armi da guerra (artt. 2 e ss. citati nella motivazione); la Corte ha richiamato i criteri discretivi di tale legge per la corretta classificazione
art. 110 cod. pen.
Principio della responsabilità concorrente: i partecipi che aderiscono al programma criminoso possono essere ritenuti responsabili, anche per reati 'serventi' o funzionali alla realizzazione della rapina, quando l'uso delle armi era pianificato e condiviso
art. 587 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per estendere gli effetti della decisione rescindente anche al coimputato; riferimento procedurale sulla portata degli effetti dell'annullamento
artt. 81, 132, 133 cod. pen.
Richiamati in relazione alla determinazione della pena complessiva e degli incrementi per i reati continuati; la Corte ha confermato che il giudice deve indicare pena-base e aumenti, ma il grado di motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a un versamento per la cassa delle ammende
sentenza Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio giurisprudenziale sul procedimento di determinazione della pena per il reato continuato: obbligo di calcolare e motivare l'aumento per ciascun reato satellite; la Corte ha applicato il principio distinguendo il livello motivazionale in relazione all'entità degli aumenti
Massime di principio
- In una fattispecie collettiva (rapina organizzata), la responsabilità per reati 'satellite' (porto/detenzione armi, ricettazione, riciclaggio di mezzi) può essere attribuita a tutti i partecipanti quando tali reati erano funzionali e previamente condivisi nel piano criminoso, anche in assenza di prova visiva che ogni singolo abbia materialmente impugnato l'arma
- Se la Cassazione ha limitato il rinvio a questioni specifiche (es. qualificazione delle armi), i giudici del rinvio devono attenersi a quei limiti: difficilmente saranno ammesse censure su profili non devoluti
- Per la determinazione della pena nel reato continuato il giudice deve indicare pena-base e aumenti per i reati satellite; tuttavia il dettaglio motivazionale richiesto per ciascun aumento è proporzionale all'entità dell'aumento: aumenti marginali non richiedono una motivazione analitica estesa
- Una contestazione sulla mancanza di prova diretta richiede che l'appellante dimostri l'insussistenza logica o motivazionale della decisione di merito; semplici ricostruzioni alternative, quando il giudice ha fornito motivazione aderente ai criteri di legge e giurisprudenziali, sono di norma insufficienti
- Ricorsi che sollevano questioni estranee al perimetro del rinvio o che non mostrano specifiche illogicità nella motivazione sono spesso dichiarati inammissibili e comportano condanna alle spese e sanzioni accessorie (art. 616 c.p.p.)
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