Cassazione Penale, Sentenza n. 41415/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia in carcere. Il ricorrente denunciava violazione di legge (richiamando "art. 279, recte: 297 c.p.p.") sostenendo la sussistenza di una fattispecie di "contestazioni a catena": in pratica, Pontiero era già sottoposto a custodia cautelare per fatti soggettivamente connessi e, in corso di procedimento, la Procura avrebbe riunito al procedimento principale anche il fatto per il quale è stato disposto l'aggravamento, configurando secondo la difesa una illegittima catena di contestazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo non consentito, rilevando che l'asserita questione delle "contestazioni a catena" non è stata adeguatamente illustrata e non era stata tempestivamente sollevata nei gradi propri (avrebbe dovuto essere proposta al G.i.p. o al giudice che procede con istanza ex art. 299 c.p.p., e successivamente coltivata in impugnazione al Tribunale distrettuale). La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che confermano la regola procedurale. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
ultimo comma menzionato nel provvedimento di aggravamento; l'esecuzione della misura aggravata è sospesa ai sensi dell'ultimo comma
Utilizzato per motivare la sospensione dell'esecuzione della custodia cautelare disposta dal Tribunale per il riesame dopo l'appello del P.M.; la norma disciplina gli effetti dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del G.i.p.
art. 297 cod. proc. pen.
richiamato nel ricorso come "art. 279, recte: 297" e specificamente il comma 3 (contestazioni a catena)
La difesa invoca la norma per denunciare contestazioni a catena: la Corte segnala che la questione è stata solo assertivamente posta e non adeguatamente illustrata; inoltre osserva che, se rilevante, la questione avrebbe dovuto essere proposta nei gradi e nelle forme previsti (G.i.p. o art. 299 c.p.p.).
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte come la procedura corretta per sottoporre al giudice che procede questioni relative alle contestazioni/riunioni di procedimenti: la norma individua la corretta modalità di impugnazione/istanza in sede di giudice procedente prima di ricorrere ad altri rimedi.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte in relazione al controllo dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato le condizioni per escludere la colpa dell'impugnante e perciò ha condannato alle spese e alla sanzione.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti della Cancelleria a seguito della declaratoria di inammissibilità e della condanna pecuniaria.
Massime di principio
- L'eccezione di "contestazioni a catena" (art. 297 c.p.p.) deve essere articolata e documentata sin dai primi gradi: va sollevata al G.i.p. o al giudice che procede mediante istanza ex art. 299 c.p.p., e solo in caso di esito negativo può essere portata in impugnazione al Tribunale distrettuale.
- La Cassazione non è la sede idonea per dedurre per la prima volta questioni di legittimità formale/procedurale non affrontate nei gradi precedenti: motivi nuovi e non tempestivamente proposti sono di regola inammissibili.
- Quando l'appello è proposto dal Pubblico Ministero (art. 310 c.p.p.) e il giudice del riesame aggrava la misura, la difesa deve porre immediatamente le eventuali eccezioni processuali nel corso del procedimento di merito; la mancata contestazione in quell'ambito può precludere il riesame in Cassazione.
- La semplice enunciazione di una violazione normativa (es. contestazioni a catena) senza una spiegazione giuridica e fattuale precisa è insufficiente per superare i filtri di ammissibilità della Corte di Cassazione.
- L'inammissibilità per motivi procedurali può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; pertanto è consigliabile curare la tempestività e la forma delle impugnazioni e delle istanze cautelari.
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