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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34571/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale in ordine a un furto aggravato in concorso. Il ricorso deduceva un unico vizio di motivazione sul punto dell'identificazione dell'autore del fatto: secondo la difesa non vi sarebbe stata prova certa che l'imputato fosse la persona ripresa nei fotogrammi e riconosciuta dagli agenti di polizia giudiziaria. Si sosteneva che le dichiarazioni degli operanti fossero contraddittorie e prive di una descrizione puntuale dei soggetti riconosciuti e delle loro caratteristiche fisiche, che i fotogrammi fossero di pessima qualità e sgranati, e che il giudice non potesse procedere a un riconoscimento diretto del soggetto visionando il filmato. Con memoria successiva il difensore insisteva per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva valorizzato plurimi elementi convergenti a sostegno dell'identificazione dell'imputato, compreso il riconoscimento effettuato dagli agenti sulla base dei fotogrammi e la visione diretta del filmato da parte del giudice di primo grado, utilizzata come mero elemento indiziario nel quadro dell'art. 192, comma 2, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624, 625 n. 4, 61 n. 5 c.p.

    richiamati come base della condanna per furto aggravato in concorso e con circostanza aggravante

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    il riconoscimento diretto del giudice mediante esame dei fotogrammi è stato considerato un elemento indiziario che concorre con altri elementi di prova a formare il quadro probatorio

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità, alla sanzione pecuniaria

  • art. 192, comma secondo, c.p.p.

    richiamato nel senso che gli indizi devono concorrere con altri elementi per sostenere il giudizio di colpevolezza

  • Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013

    richiamata sulla necessità che l'atto di impugnazione contenga un contenuto essenziale e confronti criticamente la decisione impugnata

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

    richiamata sui motivi d'appello, con principi estesi anche al ricorso per cassazione

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.

    la Cassazione non può sostituire ai criteri del giudice di merito nuovi parametri di ricostruzione dei fatti

  • Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso

    esclude la rivalutazione alternativa delle prove in sede di legittimità

  • Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita

    conferma il limite del sindacato di legittimità rispetto alla ricostruzione del fatto

  • Sez. 2, n. 40731 del 02/10/2009, Colombo

    il riconoscimento diretto dell'imputato mediante esame di fotogrammi può costituire indizio concorrente nel quadro dell'art. 192, comma 2, c.p.p.

  • Sez. 5, n. 22612 del 10/2/2009, Paluca

    il riconoscimento fotografico in indagini è accertamento di fatto utilizzabile in giudizio secondo il libero convincimento e non è regolato in modo tassativo dal codice di rito

  • Sez. 2, n. 45787 del 16/10/2012, Abbate

    richiamata sul valore probatorio del riconoscimento fotografico e sull'attendibilità della deposizione che lo supporta

  • Sez. 6, n. 28972 del 28/5/2013, Luongo

    richiamata per il principio di utilizzabilità in giudizio del riconoscimento fotografico come accertamento di fatto

  • Sez. 5, n. 6546 del 1/10/2015 dep. il 2016, Verde

    richiamata a sostegno del valore probatorio del riconoscimento fotografico fondato sull'attendibilità del dichiarante

  • Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 dep. 2016, Coccia

    le modalità di individuazione incidono sul valore della prova, non sulla sua legalità, e richiedono verifica della congruenza della motivazione del giudice di merito

  • Sez. 5, n. 51729 del 12/10/2016, D.B.

    conferma che l'apprezzamento dell'affidabilità del riconoscimento è demandato alla motivazione del giudice di merito

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle risultanze processuali, se non a fronte di uno specifico travisamento del fatto decisivo dedotto nei limiti del ricorso.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese integra motivo inammissibile.
  • Il riconoscimento dell'imputato effettuato mediante esame di fotogrammi o immagini può costituire un valido elemento indiziario, purché sia inserito in un quadro probatorio complessivo e corroborato da altri elementi convergenti ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
  • Il riconoscimento fotografico compiuto in fase di indagine non è soggetto a una disciplina codicistica tipizzata come mezzo di prova autonomo, ma è utilizzabile quale accertamento di fatto la cui affidabilità dipende dalla credibilità della deposizione di chi dichiara di aver identificato con certezza il soggetto.
  • La qualità tecnica non perfetta delle immagini non è di per sé decisiva se il giudice di merito motiva in modo congruo sull'idoneità dei fotogrammi a consentire l'identificazione e sulla convergenza degli altri elementi probatori.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di una causa non colpevole dell'errore processuale, anche al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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