Sentenza n. 2898/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di esclusione di -OMISSIS- dalla candidatura alla carica di Consigliere Comunale nella lista -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione di un candidato dalla lista per le elezioni comunali per ritenuta sussistenza di una causa di incandidabilità derivante da condanna penale
Esito
Favorevole al resistente (autorità elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con rito elettorale ex art. 129 c.p.a., l'esclusione di un candidato dalla lista per le elezioni comunali, disposta dalla Commissione Elettorale Circondariale sulla base del certificato del casellario giudiziale. Il candidato era stato condannato definitivamente, all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., alla pena di due anni di reclusione per reati previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, con sospensione condizionale e beneficio della non menzione. I ricorrenti hanno dedotto: violazione e falsa applicazione della legge Severino, sostenendo che il reato non fosse ostativo in assenza di pene accessorie interdittive; rilevanza sistematica della riforma Cartabia e dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., con conseguente esclusione degli effetti amministrativi ulteriori per una definizione concordata; difetto assoluto di motivazione, per il mero richiamo al casellario; eccesso di potere per automatismo; violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; inapplicabilità del d.lgs. 235/2012 al concordato in appello; necessità di valorizzare il ridimensionamento del fatto e la revoca della confisca. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e, nel merito, hanno sostenuto che la condanna rientrasse tra quelle ostative ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 235/2012, anche per la pena di due anni e per le pene accessorie risultanti dal casellario.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che l'art. 129 c.p.a., coordinato con gli artt. 5, 9 e 12 d.lgs. 235/2012, attribuisce al giudice amministrativo, in via esclusiva e con rito accelerato, la cognizione delle controversie sull'incandidabilità accertata nella fase preparatoria delle elezioni. La giurisdizione appartiene invece al giudice ordinario quando l'incandidabilità sia rilevata successivamente, in sede di proclamazione degli eletti. Ha inoltre confermato la conversione dell'originario rito ordinario nel rito speciale elettorale ex art. 129 c.p.a. Nel merito, ha ritenuto la condanna ostativa sia ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 235/2012, che include tra le cause di incandidabilità le condanne per delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, senza richiedere il superamento di una soglia di pena né l'applicazione di pene accessorie, sia ai sensi della lett. e), per la condanna definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo. La sospensione condizionale, la non menzione e l'assenza o non esclusione delle pene accessorie non eliminano l'incandidabilità; tale effetto può venir meno, secondo il giudice, soltanto in presenza di riabilitazione. L'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia per il patteggiamento, non è applicabile analogicamente al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché quest'ultimo interviene dopo una sentenza di condanna e dopo l'accertamento della responsabilità, incidendo soltanto sulla pena mediante rinuncia ai motivi di appello. La Commissione non doveva rivalutare il contenuto sostanziale della sentenza penale né la mancata confisca, ma poteva fondarsi sulle risultanze del casellario. Sono state respinte anche le censure relative alla motivazione, ritenuta sintetica ma sufficiente e rispettosa della riservatezza, all'automatismo, qualificato come effetto vincolato della legge, e ai parametri costituzionali. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 12.000 euro di spese in favore delle amministrazioni statali; spese compensate nei confronti del Comune.
Norme richiamate
art. 129 c.p.a.
I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio [...] sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione [...] ovvero dalla comunicazione
Attribuisce al giudice amministrativo la cognizione, con rito speciale accelerato, degli atti immediatamente lesivi della partecipazione al procedimento elettorale preparatorio, inclusi gli atti di esclusione per incandidabilità.
art. 10 d.lgs. 235/2012
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva [...] per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze [...] e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo
Prevede cause tipiche di incandidabilità; la condanna per un delitto riconducibile all'art. 73 d.P.R. 309/1990 è ostativa senza necessità di pene accessorie o di una soglia di pena, e la condanna a due anni per delitto non colposo integra comunque l'ipotesi della lett. e).
art. 12, commi 1-3, d.lgs. 235/2012
Gli uffici preposti all'esame delle liste [...] cancellano dalle liste [...] i candidati per i quali venga comunque accertata [...] la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Impone agli uffici elettorali di cancellare i candidati incandidabili accertati nella fase di esame delle liste e rinvia al rito ex art. 129 c.p.a.; tale disciplina fonda la giurisdizione amministrativa nella fase preparatoria.
art. 15 d.lgs. 235/2012
Il giudice considera la riabilitazione quale causa idonea a far venir meno l'incandidabilità; non attribuisce invece tale effetto alla sospensione condizionale, alla non menzione o all'estinzione del reato.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna.
La disciplina riguarda testualmente il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e non è applicabile analogicamente al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello provvede [...] quando le parti [...] dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Il concordato in appello interviene dopo una sentenza di condanna e non elimina l'accertamento di responsabilità; la sentenza conseguente resta equiparata, ai fini dell'incandidabilità, a una pronuncia di condanna ordinaria.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il reato oggetto della condanna definitiva rientra tra le fattispecie ostative richiamate dall'art. 10 d.lgs. 235/2012.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del candidato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali.
Massime di principio
- Nella fase preparatoria delle elezioni, la controversia sull'esclusione di un candidato per incandidabilità è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo mediante il rito speciale ex art. 129 c.p.a., anche quando la controversia involga il diritto soggettivo di elettorato passivo; la giurisdizione ordinaria resta ferma per l'incandidabilità rilevata in sede di proclamazione degli eletti, secondo la distinta disciplina prevista dal d.lgs. 235/2012.
- Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 235/2012, una condanna definitiva per un delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 costituisce causa di incandidabilità senza necessità di una pena minima o dell'applicazione di pene accessorie interdittive.
- La condanna definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo costituisce autonomamente causa di incandidabilità ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), d.lgs. 235/2012.
- L'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., che limita gli effetti extrapenali del patteggiamento in assenza di pene accessorie, non è applicabile analogicamente al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; quest'ultimo presuppone una precedente sentenza di condanna e un accertamento della responsabilità, sicché la pronuncia conserva rilievo ostativo ai sensi della legge Severino.
- Nella verifica delle cause di incandidabilità, la Commissione elettorale può fondarsi sulle risultanze del casellario giudiziale e non è tenuta a riesaminare il giudizio penale, rivalutare la gravità concreta del fatto o interpretare gli elementi accessori della sentenza, come la mancata confisca.
- Quando la causa di incandidabilità deriva direttamente da una condanna definitiva prevista dalla legge, l'esclusione del candidato è attività vincolata e non richiede valutazioni discrezionali; il richiamo alla norma applicabile e al casellario può integrare una motivazione sufficiente, anche per ragioni di tutela della riservatezza.
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