Cassazione Civile, Ordinanza n. 24387/2026 del 02/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Tre ex dipendenti avevano chiesto la condanna della precedente datrice di lavoro al pagamento di un'integrazione del trattamento di fine rapporto prevista da una serie di accordi sindacali succedutisi nel 2014, sostenendo di avere aderito al percorso di uscita dall'azienda e di essere stati poi assunti da una società terza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che l'ultimo accordo del 6 novembre 2014 andasse letto insieme a quello del 25 gennaio 2014, dal quale emergeva un'esclusione per i lavoratori ricollocati presso terzi. La Corte d'appello aveva invece accolto la domanda, valorizzando la successione degli accordi e interpretando l'ultimo come sostitutivo dei precedenti, con estensione dell'integrazione di 18 mensilità a tutti coloro che avessero comunque aderito al percorso di uscita entro il 30 dicembre 2014, compresi i lavoratori ricollocati presso altra impresa. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello desunto circostanze di fatto non risultanti dalle prove, attribuendo rilievo a un presunto percorso formativo e a un outplacement che non sarebbero stati realmente seguiti dai lavoratori; 2) nullità della sentenza per motivazione incomprensibile ex artt. 111 Cost. e 132, co. 2, n. 4, c.p.c.; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. per avere trascurato il dato letterale degli accordi; 4) violazione dell'art. 1363 c.c. per avere ignorato l'interpretazione sistematica; 5) violazione dell'art. 1362, co. 1 e 2, c.c. per erronea interpretazione della successione degli accordi sindacali. I controricorrenti hanno resistito, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asserita diversità della società ricorrente rispetto alla parte dei gradi di merito; la Corte ha però ritenuto provata la continuità soggettiva processuale per effetto di cessione d'azienda e successiva ridenominazione della cessionaria.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità proposta dai controricorrenti sulla supposta diversità soggettiva della società ricorrente, rilevando che la ricorrente odierna era la cessionaria dell'azienda e successore a titolo particolare, legittimato a impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non vi fosse travisamento della prova ma solo una diversa lettura degli elementi fattuali, e ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della Corte territoriale era intellegibile e superava il minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché si risolveva nella contrapposizione di una lettura alternativa dell'accordo sindacale rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza reale violazione dei canoni ermeneutici; ha poi rigettato il quarto motivo, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente operato un'interpretazione sistematica degli accordi; infine ha dichiarato assorbito il quinto motivo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 372, co. 2, c.p.c.
è stato ritenuto ammissibile il deposito in cassazione della documentazione relativa alla cessione d'azienda e al cambio di denominazione sociale, al fine di verificare la legittimazione processuale della ricorrente
art. 111, co. 1, c.p.c.
il processo di appello è proseguito tra le parti originarie nonostante la cessione dell'azienda, poiché il trasferimento è avvenuto in pendenza del giudizio
art. 111, co. 4, c.p.c.
la sentenza pronunciata nel processo definito in appello spiega effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, che è quindi legittimato a proporre ricorso per cassazione
art. 115 c.p.c.
la censura di violazione è stata dichiarata inammissibile perché mirava in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito
art. 116 c.p.c.
la censura di violazione è stata dichiarata inammissibile perché il giudice d'appello non aveva attribuito valore legale ad elementi probatori inesistenti, ma aveva interpretato gli elementi acquisiti
art. 111 Cost.
richiamato ai fini della dedotta nullità della motivazione; la Corte ha escluso la violazione perché la motivazione non era incomprensibile
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata e non nulla
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di ricorso fondati sulla violazione di legge, ma le censure sono state giudicate in parte inammissibili e in parte infondate
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
norma processuale richiamata per la dedotta nullità della sentenza, esclusa dalla Corte
art. 1362 c.c.
l'interpretazione del contratto collettivo/accordo sindacale deve partire dal dato letterale, ma la censura non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa a quella motivatamente accolta dal giudice di merito; nel caso concreto l'accordo del 6 novembre 2014 è stato letto come sostitutivo integrale dei precedenti e riferito anche alla ricollocazione presso terzi
art. 1363 c.c.
l'accordo deve essere interpretato sistematicamente, considerando la successione degli accordi e le finalità complessive, e tale criterio è stato correttamente utilizzato dal giudice di merito
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato solo per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'accertamento della volontà negoziale e l'interpretazione di accordi sindacali costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per effettiva violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera proposta di una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
- Nell'interpretazione del contratto il dato letterale va letto in modo sistematico e in coerenza con la comune finalità emergente dall'intero complesso negoziale; un accordo successivo può sostituire integralmente i precedenti se così risulta dal testo e dalla struttura complessiva dell'intesa.
- La censura di travisamento della prova è inammissibile quando mira, in realtà, a contestare la valutazione e la qualificazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, senza dimostrare l'utilizzazione di un fatto inesistente o l'omissione di un fatto decisivo.
- La motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante o incomprensibile; non lo è quando il percorso logico-giuridico seguito dal giudice sia chiaramente ricostruibile anche se non condiviso dalla parte soccombente.
- In caso di cessione d'azienda intervenuta in pendenza del processo, il successore a titolo particolare può impugnare la sentenza resa nel giudizio definito contro il dante causa, poiché la decisione spiega i suoi effetti anche nei suoi confronti ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24378/2026 del 02/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24380/2026 del 02/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24381/2026 del 02/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24383/2026 del 02/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24384/2026 del 02/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24385/2026 del 02/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →