Cassazione Penale, Ordinanza n. 23446/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. presso il carcere de L'Aquila, ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo contro il decreto di proroga del regime speciale. Il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione di persistenza dei collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza e della pericolosità sociale, sostenendo una diversa lettura degli elementi acquisiti, in particolare la pretesa disgregazione dell'organizzazione criminale e il venir meno dei presupposti del regime. La Corte rileva però che il ricorso è costruito su censure di motivazione e su una rivalutazione del merito, mentre in cassazione contro i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di 41-bis è consentito solo il controllo per violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero estranee al perimetro del sindacato di legittimità, perché volte a contestare la motivazione e a sollecitare una diversa valutazione di fatto degli elementi posti a base della proroga del regime speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero dalla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Avverso i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di regime speciale il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.
art. 391-bis c.p.
È richiamato come procedimento penale pendente a carico del detenuto; non è oggetto di decisione nel merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità, è possibile condannare al versamento alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 41-bis ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza, nel valutare la proroga, deve verificare la probabilità che il detenuto, in mancanza delle restrizioni, possa riprendere o mantenere contatti con l'esterno e con la criminalità organizzata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti del Tribunale di sorveglianza relativi al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge; non è consentita una censura che miri esclusivamente a contestare la motivazione o a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale.
- La verifica della proroga del regime speciale deve essere effettuata in termini prognostici, considerando se, in assenza delle restrizioni, sia probabile il mantenimento o il ripristino dei collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale di appartenenza e la conseguente pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Quando il ricorso è inammissibile perché fondato su doglianze di merito non consentite, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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