Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14477/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una fornitura di merce effettuata da una società fornitrice nei confronti di una società farmaceutica, con emissione di fattura per euro 47.301,43. Una quota del credito, pari a euro 11.686,00, era stata dapprima oggetto di cessione irrevocabile in favore della ricorrente mediante comunicazione PEC del 3 settembre 2019; successivamente la medesima quota veniva rivendicata da una banca che assumeva di essere cessionaria in forza di una precedente cessione in blocco. A fronte del conflitto tra i due asseriti cessionari, la debitrice proponeva sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. e il giudizio di merito era introdotto per accertare la legittimità del sequestro e il titolare del credito. In primo grado e in appello veniva riconosciuta la titolarità della banca e la ricorrente veniva condannata a pagare la somma sequestrata. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1260, 1264 e 1265 c.c., sostenendo che la cessione specifica in suo favore, anteriore, aveva già sottratto la quota di credito dal patrimonio del cedente e rendeva inopponibile la successiva cessione alla banca; con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 494 e 687 c.p.c., sostenendo che il sequestro liberatorio tutela solo il debitore e non può produrre effetti sfavorevoli nei confronti di uno dei creditori in conflitto, né giustificare la condanna di quest'ultimo alle conseguenze economiche della misura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., rilevando la mancata puntuale riproduzione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti e l'insufficiente individuazione della motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che il motivo era comunque privo di adeguata critica alla decisione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la censura mirava in sostanza a contestare l'applicazione del principio di soccombenza seguita dalla Corte territoriale dopo il rigetto dell'appello, senza scalfire il fondamento della statuizione sulle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    Norma evocata dalla ricorrente per sostenere l'opponibilità della cessione del credito già perfezionata in suo favore rispetto alla successiva cessione invocata dalla banca.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato per affermare che la cessione anteriore al favore della ricorrente avrebbe dovuto prevalere e rendere inefficace la successiva cessione verso la banca.

  • art. 1265 c.c.

    Richiamato quale norma sull'opponibilità delle cessioni e sulla priorità tra cessionari contrapposti.

  • art. 687 c.p.c.

    Richiamato per il sequestro liberatorio, misura attivata dal debitore in presenza di conflitto tra pretendenti al pagamento.

  • art. 494 c.p.c.

    Evocato insieme all'art. 687 c.p.c. per sostenere che la procedura liberatoria non può riversare effetti pregiudizievoli su uno dei concorrenti creditori.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte lo applica in senso rigoroso quanto alla necessaria indicazione e localizzazione del contenuto rilevante degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei due motivi di ricorso, entrambi formulati come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte non accoglie la richiesta di condanna per lite temeraria formulata da una delle controricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su violazione di legge, il requisito dell'art. 366 n. 6 c.p.c. esige l'indicazione specifica del contenuto rilevante degli atti e documenti richiamati e la loro localizzazione nel fascicolo; non è sufficiente un riferimento generico a documenti di controparte.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: la mancata critica della ratio decidendi rende il motivo inidoneo e quindi inammissibile.
  • Quando il giudice d'appello rigetta l'impugnazione, la statuizione sulle spese segue il principio della soccombenza; non può essere censurata invocando, in astratto, la natura neutra o liberatoria del procedimento che ha originato il conflitto sostanziale.
  • Nel conflitto tra cessionari di un medesimo credito, la deduzione della priorità della propria cessione richiede una dimostrazione processualmente autosufficiente dei documenti e degli atti su cui si fonda la pretesa.
  • Il sequestro liberatorio serve a tutelare il debitore in presenza di incertezza sul creditore legittimato al pagamento, ma la sua attivazione non neutralizza automaticamente la disciplina della soccombenza nel giudizio contenzioso successivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.