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Sentenza

Sentenza n. 259/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 728/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.12.2024.

Giustizia amministrativa202500904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, regolarmente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici interessati, oltre alla rifusione parziale delle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudizio presupposto.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione debitrice.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • L'Amministrazione che non abbia eseguito il giudicato e si sia costituita senza formulare contestazioni sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa deve essere condannata all'integrale esecuzione del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio delle relative funzioni all'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento e all'istanza del creditore.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza deve adottare tutti gli atti contabili, finanziari e organizzativi necessari per assicurare l'esecuzione integrale del giudicato, direttamente o tramite funzionari delegati e con il coordinamento delle strutture amministrative competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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