Cassazione Penale, Sentenza n. 6382/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari (08/04/2021) che, in giudizio abbreviato e parzialmente riformando la sentenza del GUP, aveva confermato la loro responsabilità per il reato di ricettazione (capo c) dell'imputazione) relativo a un telefono cellulare. I motivi di cassazione contestavano: 1) la carenza di motivazione circa la responsabilità e la consapevolezza della provenienza illecita del bene, con particolare riguardo a Clemente Giuseppe e Altamura Ilaria; per Altamura Michele si deduceva che gli elementi indicati attestavano la commissione di una truffa (dichiarata prescritta) ma non il dolo specifico della ricettazione; 2) vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche per Clemente e Ilaria e alla mancata loro massima applicazione in favore di Michele, con la censura che la Corte avrebbe considerato la "callidità" dell'azione con riferimento a reati prescritti senza valutare un ruolo marginale attribuito a Michele.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e generico, confermando che la motivazione della Corte d'appello (confermata dal GUP) aveva adeguatamente indicato gli elementi fattuali dimostrativi della responsabilità concorrente per la truffa (prescritta) e, quindi, della consapevolezza della provenienza delittuosa del telefono, posto che lo stesso era stato utilizzato per commettere la truffa e consegnato da un finto corriere identificato in Altamura Michele. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di merito, che ha negato o limitato le attenuanti in ragione della gravità e delle modalità della condotta. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte ricorda che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito decida sulla base dell'elemento tra quelli indicati dall'art. 133 che ritiene prevalente; un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità/modo di esecuzione del reato può giustificare la negazione o la concessione delle attenuanti.
art. 648 c.p. (ricettazione)
La Corte ha valutato la sussistenza del dolo di ricettazione (consapevolezza della provenienza illecita del bene) alla luce degli elementi probatori che mostravano l'uso del telefono per commettere una truffa in concorso fra gli imputati; da ciò si è ricavata la consapevolezza della provenienza delittuosa.
Massime di principio
- La consapevolezza della provenienza illecita di un bene (elemento del reato di ricettazione) può essere desunta anche indirettamente dagli elementi fattuali che dimostrano l'uso del bene stesso per commettere altri reati in concorso: l'impiego del bene nella commissione del reato presupposto rafforza l'elemento soggettivo richiesto.
- Se il giudice di merito motiva in modo coerente e sufficiente la ricostruzione dei fatti e l'attribuzione delle responsabilità, la Cassazione respinge i ricorsi generici che non incidono specificamente sui punti decisivi della motivazione.
- Ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice prenda in esame e valuti l'elemento ritenuto prevalente fra quelli dell'art. 133 c.p.; il richiamo alla gravità, alla modalità esecutiva o alla "callidità" può legittimare il diniego o la limitazione delle attenuanti.
- Per impugnare con successo una decisione penale è necessario dedurre vizi specifici e pertinenti della motivazione o della valutazione probatoria; motivi vaghi o generici sono normalmente dichiarati inammissibili.
- La partecipazione a reati collegati (es. truffa e ricettazione) può integrare indici di responsabilità concorrente; la qualificazione del ruolo individuale deve però essere affrontata dalla difesa con argomentazioni concrete per ottenere un diverso trattamento sanzionatorio.
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