Ordinanza n. 609/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Moiano Prot. 0009334 del 05-11-2025 di annullamento in autotutela delle concessioni edilizie n. 801/1989 e n. 1041/1992 rilasciate in favore del sig. Rollo Antonio ed alla verifica della legittimità dei titoli edilizi rilasciati in favore dei sigg. Rollo Angelamaria, Rollo Immacolata, Rollo Floria e Diglio Raffaele, relativi agli immobili siti in via Nuova Ponte San Nicola -frazione Luzzano, identificati al F. 14 p.lla 1374, sub da 6 a 13; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 6745 del 11/08/2025 e il Verbale di accesso e sopralluogo prot. n. 0006422 del 31/07/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela di due concessioni edilizie e verifica della legittimità di ulteriori titoli edilizi, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Moiano con cui sono state annullate in autotutela le concessioni edilizie n. 801/1989 e n. 1041/1992, rilasciate in favore di uno dei ricorrenti, ed è stata disposta la verifica della legittimità dei titoli edilizi rilasciati in favore degli altri ricorrenti, relativi a immobili siti nel territorio comunale. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento, il verbale di accesso e sopralluogo e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta esaminata esclusivamente la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la concessione della tutela cautelare. In particolare, allo stato, il Comune non aveva ancora adottato i paventati provvedimenti sanzionatori consequenziali, inclusa un’ordinanza di demolizione, come risultava dalla memoria comunale. L’ordinanza non definisce il merito della controversia né si pronuncia sulla legittimità dell’annullamento in autotutela o degli ulteriori atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il rigetto è stato fondato, in concreto, sull’insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; quando gli effetti lesivi prospettati dipendono dall’adozione di successivi provvedimenti sanzionatori non ancora emanati, il periculum in mora può ritenersi insussistente allo stato degli atti.
- Il rigetto dell’istanza cautelare per assenza di un pregiudizio grave e irreparabile non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato, che resta riservata alla fase di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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