Cassazione Civile, Ordinanza n. 12370/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso in favore di un avvocato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto, ma il Tribunale di Roma l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo che il termine di trenta giorni decorresse dal "visto PM" risultante dal registro informatico. Con il ricorso per cassazione la Procura ha denunciato, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: da un lato sosteneva di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e contestava l’idoneità delle risultanze SICID a provare l’avvenuta comunicazione; dall’altro richiamava un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili che escludeva comunicazioni telematiche o cartacee, assumendo che non potesse gravare sul Pubblico Ministero la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per totale carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso riportava i motivi senza offrire una ricostruzione chiara e completa della vicenda processuale. Inoltre ha ritenuto il ricorso inammissibile anche per una ragione assorbente: l’opposizione contro il decreto di liquidazione era comunque tardiva, perché il provvedimento era stato emesso nel settembre 2018 e l’opposizione era stata proposta solo nel 2020, oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche a questo procedimento. Di conseguenza è stato ritenuto irrilevante stabilire se la comunicazione fosse stata rituale o meno, poiché alla data di proposizione dell’opposizione il decreto era già definitivo. Nessuna statuizione sulle spese, per mancanza di difese dell’intimato, e nessun raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Rimessione in opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; il provvedimento è soggetto a opposizione nei termini di legge.
art. 84 d.P.R. n. 115/2002
Il decreto di liquidazione del compenso al difensore deve essere comunicato al difensore, alle parti e al pubblico ministero.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
L’opposizione al decreto di liquidazione è disciplinata dal rito sommario speciale previsto per tale categoria di controversie.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 35 d.lgs. n. 149/2022
Richiamato per l’applicazione del testo processuale ratione temporis.
art. 136 c.p.c.
Invocato nel motivo di ricorso in relazione alla rituale comunicazione del provvedimento.
art. 2697 c.c.
Invocato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell’onere della prova circa l’avvenuta comunicazione/conoscenza dell’atto.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La sua inosservanza comporta inammissibilità del ricorso per carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione si applica anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 quando manchi comunicazione o notificazione rituale; nel caso concreto rendeva comunque tardiva l’opposizione.
art. 702-quater c.p.c.
Richiamato tramite la giurisprudenza costituzionale per qualificare il decreto di liquidazione come provvedimento equiparabile all’ordinanza del giudice monocratico, con conseguente regime impugnatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Esclusa, nel caso concreto, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché la Corte deve poter ricostruire con chiarezza il quadro sostanziale e processuale della controversia.
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto di tali forme, trova applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..
- Se, alla data di proposizione dell’opposizione, il decreto di liquidazione è già definitivamente consolidato per decorso del termine lungo, diventa irrilevante accertare se vi sia stata o meno una rituale comunicazione ai fini del termine breve.
- Nel giudizio di opposizione e nel successivo giudizio di legittimità il ricorrente deve allegare e dimostrare in modo specifico i fatti processuali decisivi su cui fonda la censura; la mera contestazione delle risultanze del fascicolo informatico non basta se il ricorso è privo di adeguata ricostruzione della vicenda.
- Il regime dell’opposizione ai decreti di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato segue una disciplina speciale, ma resta soggetto alla regola generale della definitività del provvedimento decorso il termine lungo di impugnazione.
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