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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32606/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società in accomandita semplice ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2000, con cui le erano state contestate l'infedele presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, la mancata effettuazione di ritenute sui dipendenti e le correlate sanzioni. L'atto traeva origine da una segnalazione INPS che aveva rilevato la mancata regolarizzazione di rapporti di lavoro. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso, sostenendo che il richiamo per relationem al verbale INPS non fosse sufficiente e che dal verbale non risultasse la prova del rapporto di lavoro subordinato di una dipendente; 2) violazione della disciplina sanzionatoria tributaria, assumendo che l'art. 11 d.lgs. 472/1997 richiedesse l'individuazione della persona fisica autrice della violazione e che l'art. 7 d.l. 269/2003 non fosse applicabile alle società di persone; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 472/1997, per mancata applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni relative all'omesso versamento delle ritenute, questione che la CTR avrebbe omesso di esaminare.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a verbali INPS conosciuti dal contribuente, utilizzabili anche dagli uffici finanziari, e che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al c.d. minimo costituzionale, non ricorrendo nel caso una motivazione mancante o meramente apparente. Ha inoltre ribadito che, nelle società di persone, il soggetto attivo della violazione fiscale per omesso versamento di ritenute va individuato nel legale rappresentante/socio accomandatario e che la società risponde solidalmente delle sanzioni senza necessità di preventiva escussione di tale soggetto. Quanto al cumulo giuridico, ha precisato che le violazioni consistenti nel ritardato o omesso versamento dell'imposta non rientrano nell'art. 12, comma 2, d.lgs. 472/1997, perché attengono a un tributo già liquidato e sono soggette a trattamento sanzionatorio autonomo ex art. 13 d.lgs. 471/1997. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La motivazione dell'avviso può essere resa per relationem richiamando atti presupposti conosciuti dal contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge.

  • art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La responsabilità sanzionatoria delle persone fisiche che rappresentano l'ente si accompagna alla responsabilità solidale della società per le violazioni commesse nell'interesse della rappresentata.

  • art. 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato a sostegno del principio di personalizzazione della sanzione.

  • art. 27 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nel motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 30 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nel motivo, senza specifica autonoma rilevanza nella decisione.

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    Ritenuto non rilevante per la fattispecie, poiché riferito alle società di capitali dotate di personalità giuridica.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione del cumulo giuridico è stata trattata nei limiti ritenuti rilevanti dalla Corte.

  • art. 12, secondo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    «alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo»

    Non si applica alle violazioni che consistono nel tardivo o omesso versamento dell'imposta già liquidata.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Prevede un trattamento sanzionatorio autonomo e proporzionale per ciascun mancato pagamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento può essere validamente motivato per relationem mediante rinvio a verbali ispettivi di altri enti, purché tali atti siano conosciuti o conoscibili dal contribuente e siano utilizzabili dall'amministrazione finanziaria.
  • Nel giudizio di legittimità la censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo nei casi di motivazione inesistente, apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria, non potendo il controllo estendersi al merito dell'apprezzamento probatorio.
  • In materia di sanzioni tributarie, per le violazioni commesse nell'interesse di una società di persone risponde il legale rappresentante quale autore della violazione, mentre la società resta obbligata in via solidale al pagamento della sanzione senza che l'erario debba prima escutere la persona fisica responsabile.
  • Il cumulo giuridico previsto per più violazioni in progressione non si applica alle omissioni o ai ritardi di versamento di imposte già liquidate, poiché tali condotte sono assoggettate a sanzione autonoma e proporzionale per ciascun mancato pagamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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