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Sentenza

Sentenza n. 422/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del parziale silenzio/diniego (sostanziale inesatta ostensione) sull'istanza di accesso avanzata a mezzo p.e.c. del 16 maggio 2025 dalla ricorrente (ex artt.10 e 22 della L. n.241 del 1990) nei confronti del Commissariato di P.S. di Monfalcone.

Giustizia amministrativa202500330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale silenzio/diniego, ritenuto sostanziale inesatto riscontro, sull’istanza di accesso agli atti del procedimento di rilascio del passaporto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo essersi presentata presso l’Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di Monfalcone per completare la pratica di rilascio del passaporto, contestava il ritardo determinato dagli accertamenti svolti dall’amministrazione in ragione di dubbi sulla genuinità della carta d’identità esibita e dell’emersione del possesso di due carte d’identità, una rilasciata dal Comune di Napoli e una precedentemente rilasciata dal Comune di Monfalcone. Con istanza del 16 maggio 2025, ai sensi degli artt. 10 e 22 l. n. 241/1990, chiedeva l’accesso a tutti gli atti relativi al procedimento di rilascio del passaporto, inclusi gli atti delle verifiche effettuate e le risultanze delle banche dati consultate. L’amministrazione, dopo avere concluso gli accertamenti e comunicato che il passaporto era pronto, trasmetteva il 6 giugno 2025 i documenti in proprio possesso relativi al procedimento. La ricorrente sosteneva tuttavia che l’ostensione fosse incompleta e insisteva per l’accesso a tutti gli atti e alle evidenze documentali richieste.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso. In primo luogo, rileva che l’amministrazione aveva trasmesso alla ricorrente i documenti in suo possesso, soddisfacendo sufficientemente l’interesse ostensivo meritevole di tutela. In secondo luogo, osserva che dalle comunicazioni e dalla documentazione ostesa risultava la fondatezza delle perplessità dell’Ufficio Passaporti: la ricorrente risultava titolare di due carte d’identità, una delle quali appariva sbiadita, e sussistevano elementi di incertezza sulla sua originaria nazionalità. Gli accertamenti effettuati erano pertanto plausibili e legittimi, nonché dovuti in presenza dell’anomalia riscontrata. È irrilevante, nel giudizio sull’accesso, stabilire se l’anomalia fosse imputabile a dolo o colpa della ricorrente, anche perché la questione non era oggetto del giudizio, né risultava imputabile all’Ufficio Passaporti. Le spese sono compensate in considerazione del disagio arrecato alla ricorrente, pur in assenza di illegittimità dell’azione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 10 l. n. 241/1990

    La norma è richiamata dalla ricorrente quale base della pretesa ostensiva nell’ambito del procedimento amministrativo.

  • art. 22 l. n. 241/1990

    La norma è richiamata quale fondamento della domanda di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento di rilascio del passaporto.

Massime di principio

  • La domanda di accesso agli atti è soddisfatta quando l’amministrazione trasmette all’interessato i documenti in proprio possesso relativi al procedimento, sicché non può essere accolta un’ulteriore pretesa ostensiva generica riferita a tutti gli atti, se l’interesse conoscitivo concretamente tutelabile risulta già adeguatamente soddisfatto.
  • Quando, nell’ambito di un procedimento amministrativo, emergano anomalie documentali oggettive e plausibili, l’amministrazione è tenuta a svolgere i necessari accertamenti prima di concludere il procedimento; il disagio arrecato all’interessato non rende illegittimi gli accertamenti se questi costituiscono attività dovuta.
  • Nel giudizio avente a oggetto l’accesso agli atti, l’eventuale assenza di dolo o colpa dell’interessato rispetto all’anomalia documentale non è decisiva quando la legittimità dell’attività amministrativa dipende dall’esistenza di elementi oggettivi che giustificavano gli accertamenti e non dall’imputabilità dell’anomalia al privato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentalePartecipazione al procedimento
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di istruttoria

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