Ordinanza n. 4104/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 5 marzo 2026, mediante cui la Commissione Medica per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici attitudinali del “Concorso per il reclutamento nell’Esercito di 9000 Volontari in Ferma Iniziale – VF1 – 1 Blocco 2026” ha dichiarato il ricorrente inidoneo agli accertamenti psicofisici nonché della graduatoria di merito pubblicata il 28 aprile 2026 e per l’accertamento previo riesame della documentazione o, in alternativa, previa verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., dell’idoneità psico-fisica del ricorrente e della sua ammissione nella graduatoria di merito essendo il predetto in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Bando e, in particolare, dei requisiti di natura psico-fisica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inidoneità agli accertamenti psicofisici e conseguente graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di volontari in ferma iniziale nell’Esercito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la Commissione medica lo ha dichiarato inidoneo per la rilevata presenza di immuno-allergopatie di grado non inabilitante, chiedendone l’annullamento previa sospensione e domandando l’accertamento della propria idoneità psico-fisica e l’ammissione in graduatoria. Ha rappresentato di essersi sottoposto successivamente a un accertamento specialistico presso il reparto di Pneumologia di un ospedale pubblico, consistente in pletismografia corporea o spirometria globale, dal quale sarebbero emersi valori nella norma. Secondo il ricorrente, tali risultati dimostrerebbero la totale asintomaticità dell’allergopatia rilevata mediante Prick test, riconducibile a mera sensibilizzazione ad allergeni inalanti o pollini, senza difficoltà o problematiche respiratorie e quindi senza ostacoli alla reclutabilità. La domanda cautelare, depositata il 7 e il 14 luglio 2026, non è stata tuttavia previamente notificata all’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare, senza esaminare nel merito la fondatezza della dichiarazione di inidoneità né la rilevanza degli accertamenti specialistici successivi. La decisione è stata determinata dall’omessa previa notificazione della domanda cautelare al Ministero della Difesa, con conseguente mancata instaurazione del necessario contraddittorio processuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non definisce la domanda principale di annullamento e di accertamento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile per omessa notificazione all’Amministrazione e mancata instaurazione del contraddittorio.
art. 66 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della richiesta alternativa di verificazione dell’idoneità psico-fisica; il giudice non ha esaminato tale richiesta nella fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- La domanda cautelare nel processo amministrativo deve essere previamente notificata all’amministrazione resistente; in mancanza della notificazione e della conseguente instaurazione del contraddittorio processuale, la domanda cautelare è improcedibile.
- Quando la domanda cautelare è dichiarata improcedibile per un vizio processuale, il giudice non è tenuto a esaminare il fumus boni iuris relativo all’atto impugnato né gli elementi probatori sopravvenuti dedotti dal ricorrente.
- La richiesta di verificazione ex art. 66 c.p.a. formulata in via alternativa alla domanda cautelare non deve essere esaminata se la domanda cautelare è improcedibile per omessa notificazione all’amministrazione.
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