Sentenza del 03/10/2016 n. 5065 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI - Pagamento mediante compensazione - Carenza di norma attuativa - Presenza di diversi uffici doganali competenti territorialmente - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego o l'impossibilità di estinguere i debiti relativi alle accise mediante compensazione con propri crediti tributari. L'Amministrazione sosteneva, in sostanza, che mancasse una specifica norma regolamentare attuativa e che la compensazione non fosse possibile perché crediti e debiti facevano capo a uffici doganali territorialmente diversi.
La decisione
La decisione ha riconosciuto che l'assenza di un regolamento specifico non elimina il diritto del contribuente alla compensazione. Il regolamento avrebbe dovuto stabilire le modalità operative di esercizio del diritto, non la sua esistenza. È stata inoltre ritenuta irrilevante la circostanza che crediti e debiti fossero riferibili a diverse articolazioni provinciali dell'amministrazione, in forza del chiaro disposto dell'art. 8 della legge n. 212/2000.
Norme richiamate
Art. 8, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può estinguere l'obbligazione tributaria anche per compensazione.
La norma riconosce un principio generale di tutela del contribuente e consente l'estinzione dei debiti tributari mediante compensazione, senza che la mancanza di una disciplina regolamentare specifica possa negare l'esistenza del diritto.
Massime di principio
- La mancanza di un regolamento attuativo non può, di per sé, impedire l'esercizio di un diritto già riconosciuto dalla legge; incide eventualmente solo sulle modalità pratiche di applicazione.
- La compensazione tributaria non dovrebbe essere esclusa soltanto perché il credito e il debito sono gestiti da uffici territorialmente diversi, quando appartengono alla medesima amministrazione finanziaria.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra l'esistenza del diritto alla compensazione e le procedure tecniche per esercitarlo: l'assenza o l'incompletezza delle seconde non cancella automaticamente il primo.
- Il contribuente deve comunque dimostrare l'esistenza, la certezza e l'esigibilità dei crediti opposti in compensazione e rispettare gli eventuali adempimenti procedurali applicabili.
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