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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3839/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Taranto che, riformando parzialmente il giudizio abbreviato del Tribunale, aveva ritenuto responsabili: Blasi Cosimo e Blasi Nicola di più delitti di estorsione aggravata (in concorso con Ranieri Domenico) e, originariamente, anche di furto aggravato (per quest'ultimo capo la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela); Blasi Angelo e Morrone/Marrone Christian di più episodi di ricettazione. I motivi di ricorso denunciavano, tra l'altro, mancata o contraddittoria motivazione in punto di responsabilità (estorsione e ricettazione), vizio per omissione di declaratoria di prescrizione, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (per Blasi Nicola, Blasi Angelo e Morrone), omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione, e la presunta incongruenza tra assoluzioni/impedimenti al perseguimento del furto presupposto e la configurabilità della ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili perché formulati in modo generico e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione adeguata (non limitandosi a un mero "per relationem"), valorizzando intercettazioni telefoniche e ambientali, riprese video e servizi di osservazione per fondare la responsabilità degli imputati per estorsione e gli elementi probatori delle ricettazioni. Ha escluso la prescrizione dei reati contestati alla data della sentenza d'appello e ha richiamato il principio per cui la cassazione non può rilevare d'ufficio prescrizioni non dedotte o non rilevate in appello quando il ricorso è inammissibile. Ha inoltre confermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi di segno positivo e dichiarato inammissibili le censure sulle misure (sospensione condizionale, non menzione) perché non dedotte in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata la deduzione perché i termini di prescrizione non erano spirati alla data della sentenza d'appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte ha precisato che, stante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non era possibile rilevare d'ufficio una prescrizione non dedotta in appello.

  • art. 609, co. 2, c.p.p.

    Richiamato congiuntamente all'art. 129 c.p.p.; la Suprema Corte ha ribadito i limiti alla rilevazione d'ufficio dell'estinzione del reato per prescrizione quando il ricorso è inammissibile.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferito alla disciplina delle attenuanti generiche e alla riforma richiamata (d.l. 23/5/2008 n.92). La Corte ha confermato che, dopo la riforma, l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente: è necessaria la presenza di elementi di segno positivo per riconoscere la diminutiva.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. L. 24 luglio 2008, n. 125)

    Citato come intervento normativo che ha modificato l'art. 62-bis c.p., innalzando la esigenza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Rilevato con riferimento ai motivi inammissibili relativi a questioni non dedotte in appello: le censure non previamente dedotte nel giudizio di appello risultano inammissibili in cassazione.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem" alla decisione di primo grado solo se il giudice di appello fornisce un proprio quadro argomentativo che affronti specificamente le censure difensive; altrimenti sussiste vizio di motivazione.
  • Intercettazioni, riprese video e servizi di osservazione, se valutati criticamente e coerentemente, possono costituire base probatoria adeguata per affermare responsabilità per estorsione e ricettazione.
  • La ricettazione può configurarsi anche se il reato presupposto non è procedibile per ragioni processuali (es. mancanza di querela): l'assenza di una condizione di procedibilità non esclude la configurabilità del reato presupposto.
  • Le questioni di prescrizione vanno eccepite tempestivamente nel corso del giudizio (in appello) perché la cassazione, se dichiara il ricorso inammissibile, non può in genere rilevare d'ufficio una prescrizione non dedotta in appello.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi sulla personalità o sul comportamento dell'imputato; la sola assenza di precedenti o fattori negativi non garantisce automaticamente la diminuente.
  • Censure nuove o argomentazioni non sollevate in appello (es. diniego della sospensione condizionale o della non menzione) sono, in linea di principio, inammissibili in cassazione per mancata deduzione preventiva.
  • I motivi generici, poco specifici o ripetuti senza contestualizzazione probatoria, espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità: le doglianze devono essere articolate e specifiche per oltrepassare il filtro di ammissibilità.

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