Cassazione Penale, Ordinanza n. 33305/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto l'imputato responsabile di furto in abitazione, condannandolo a pena detentiva e pecuniaria. Con ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., sostenendo che le condotte contestate al capo C) sarebbero state erroneamente qualificate come furto in abitazione e avrebbero dovuto essere riqualificate in appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La doglianza era fondata, secondo il ricorrente, sulla diversa natura del rapporto con la cosa sottratta e sul preteso possesso/detenzione del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse, in realtà, a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale fosse immune da vizi logici e giuridici. Inoltre ha richiamato il principio secondo cui, quando l'agente ha mera detenzione del bene ma non un autonomo potere dispositivo sullo stesso, è configurabile il furto e non l'appropriazione indebita. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, indicata in dispositivo in tremila euro.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Indica il titolo di reato ritenuto in sentenza di appello, qualificato come furto in abitazione; la Corte di cassazione non ne modifica la qualificazione perché il ricorso è inammissibile.
art. 646 c.p.
La difesa invocava la riqualificazione della condotta in appropriazione indebita; la Corte esclude la configurabilità di tale reato quando l'agente non abbia un autonomo potere dispositivo sul bene.
art. 606 c.p.p.
Norma richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 616 c.p.p.
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito, né una diversa valutazione probatoria sollecitata mediante doglianze meramente fattuali.
- La distinzione tra furto e appropriazione indebita dipende dalla relazione dell'agente con la cosa: l'appropriazione indebita presuppone un possesso inteso come autonoma disponibilità del bene al di fuori della vigilanza del proprietario; se manca tale potere, ricorre il furto.
- Il semplice possesso materiale o la detenzione della cosa non bastano, di per sé, a escludere il furto quando l'agente non sia titolare di un autonomo potere dispositivo sul bene.
- Il ricorso per cassazione che deduca un'erronea qualificazione giuridica ma in realtà solleciti una ricostruzione alternativa del fatto è inammissibile se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente e giuridicamente congrua.
Come è indicizzato
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