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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16746 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento perché emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni. L’Agenzia non aveva indicato né provato specifiche e concrete ragioni di urgenza. In particolare, la sola imminente scadenza del termine di decadenza per l’accertamento non è sufficiente, salvo che l’Ufficio dimostri che l’impossibilità di rispettare il termine sia dipesa da circostanze oggettive non imputabili a incuria, negligenza o inefficienza dell’amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito accogliendo l’impugnazione originaria della contribuente e annullando l’avviso di accertamento. Le spese sono state integralmente compensate, poiché l’orientamento giurisprudenziale applicato si era consolidato dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.

    L’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine è illegittimo, salvo che l’Amministrazione dimostri specifiche e concrete ragioni di urgenza riferite al singolo rapporto tributario.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    La contribuente ha utilizzato tale motivo per denunciare la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.

  • Cass., Sezioni Unite, 29 luglio 2013, n. 18184

    L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni comporta l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza.

    La violazione del termine non è una mera irregolarità, ma determina l’illegittimità dell’avviso, a meno che l’Ufficio provi un’urgenza concreta, specifica e adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento è emesso dopo una verifica con rilascio del processo verbale di chiusura, l’Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni prima di notificare l’atto.
  • L’emissione anticipata dell’avviso può essere giustificata solo da ragioni di urgenza concrete, specifiche e riferite al singolo caso, che devono essere indicate e provate dall’Amministrazione.
  • La semplice imminente scadenza del termine di decadenza per l’accertamento non costituisce, di per sé, una valida ragione di urgenza.
  • L’Ufficio deve dimostrare che l’impossibilità di rispettare il termine sia stata causata da circostanze oggettive non riconducibili a incuria, negligenza o inefficienza organizzativa.
  • In assenza di una valida prova dell’urgenza, l’avviso emesso prima dei sessanta giorni può essere annullato, anche se l’accertamento risulta fondato nel merito.

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