Cassazione Penale, Sentenza n. 7115/2022 del 01/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura di violazione di legge (art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004) per asserita insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; il ricorrente sosteneva di non essere consapevole della falsificazione e che gli elementi probatori dimostrerebbero la sua buona fede (contatti con la galleria Waddington, richiesta di certificato di autenticità, ecc.). (2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento della continuazione con condanne irrevocabili precedenti (Tribunale di Milano e Tribunale di Brescia), per presunta identità di modus operandi e contesto spazio-temporale omogeneo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla prima doglianza ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sull'elemento soggettivo: la partecipazione consapevole del ricorrente è stata desunta da numerosi indizi (richiesta e invio di foto ad alta definizione dell'originale ai falsari, conoscenza dei valori di mercato e offerte a prezzi fuori mercato, ripetute versioni contrastanti, uso di prestanome, richiesta fittizia di certificati, assenza di assicurazione, ecc.), per cui il ricorso chiedeva in realtà una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica e già affrontata dal giudice d'appello: non risultano prove di un unico disegno criminoso (diversità di luoghi, autori delle falsificazioni, artisti, epoche dei reati), e il consistente distanziamento temporale ostava al riconoscimento della continuazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado di cassazione; condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende di Euro 3.000 (in via equitativa); condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004
La Corte ha interpretato la norma come richiedente la prova dell'elemento soggettivo doloso; tale elemento può essere desunto da elementi indiziari concatenati e coerenti (conoscenza del valore, condotte volte a celare l'origine, uso di prestanome, offerte fuori mercato, richieste e scambi di fotografie, ecc.).
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro formale per la censura di violazione di legge relativa alla qualificazione dell'elemento soggettivo; la Corte ha sottolineato che il motivo sostanzialmente chiedeva rivalutazione del fatto, non rimessa alla legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma usata per inquadrare il motivo relativo alla motivazione (presunta carenza/contraddittorietà) sul diniego della continuazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e già esaminato dal giudice d'appello.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riferimento alla inammissibilità delle impugnazioni aspecifiche: il vizio di aspecificità dell'impugnazione può condurre all'inammissibilità del motivo quando esso non affronta le ragioni espresse dal giudice censurato.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020, conv. con I. n. 176/2020
Richiamata per il procedimento camerale adottato nelle udienze (modalità e forme speciali durante il periodo di applicazione del decreto).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nella sintesi dei motivi secondo il disposto procedurale applicabile in cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non ravvisata colpa esimente tale da esonerare il ricorrente dal versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In casi di reati legati a commercio di opere d'arte presuntamente contraffatte, l'elemento soggettivo (dolo) può essere ricavato anche da un complesso di indizi: conoscenza del valore, offerta a prezzo fuori mercato, scambio di foto ad alta definizione con falsari, uso di prestanome, cambi di versione e comportamenti volti a eludere verifiche.
- La Corte di legittimità non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio; se il ricorso chiede di riqualificare fatti e prove già valutati dal giudice di merito, sarà dichiarato inammissibile o infondato.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati occorre dimostrare l'esistenza di un disegno criminoso unitario e predeterminato nelle linee essenziali: la mera somiglianza nel modus operandi o la propensione a commettere reati dello stesso tipo non sono sufficienti.
- La genericità o l'aspecificità del motivo di impugnazione (in particolare quando non si confronta con la motivazione del giudice censurato) può comportare l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p.
- Il distanziamento temporale, la diversità di luoghi, degli autori e degli oggetti dei singoli reati costituiscono indici contrari al riconoscimento della continuazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme equitative (es. alla Cassa delle Ammende), oltre alla rifusione delle spese della parte civile costituita.
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