Cassazione Penale, Sentenza n. 23639/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 R.D. 267/1942), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Contestano la qualificazione di distrazione delle forniture di prodotti ittici acquistate nel dicembre 2010 (sostenendo che la merce era deteriorabile, che i debitori risultavano irreperibili e che era stato tentato un piano di riparto), la mancata considerazione del fatto che i veicoli in leasing erano stati restituiti alla curatela (salvo un veicolo vetusto non nella loro disponibilità) e la presunta regolarità della tenuta delle scritture contabili sino al 2011 (richiamando dichiarazioni del curatore e del consulente fiscale). Negano il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e, in subordine, chiedono la riqualificazione in bancarotta semplice (art. 217 R.D. 267/1942).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la condanna irrogata in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di beni: cessioni a Clam soc. coop. a r.l. per euro 250.000, ad Agroittica Toscana soc. agr. S.r.l. per euro 245.000, e distrazione di un veicolo targato NA U97024) e per bancarotta fraudolenta documentale (irregolare tenuta/omessa presentazione della contabilità, omissione scritture per l'anno 2012 e per il periodo successivo al 2011, esposizione in bilancio di crediti inesistenti o inesigibili per l'importo indicato in imputazione). La Corte ha ritenuto le censure reiterative e non confrontate con la motivazione di merito, ha richiamato la giurisprudenza sulla nozione ampia di "distrazione" e sulla distinzione tra le due ipotesi di bancarotta documentale (sottrazione/falsificazione vs. tenuta in guisa da rendere impossibile la ricostruzione), e ha condiviso la valutazione che l'assenza di idonea documentazione dei crediti e la condotta complessiva consentono di inferire il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216
L'art. 216, comma 1, n. 2 contempla due fattispecie alternative: (i) sottrazione, distruzione o falsificazione di scritture contabili, che richiede dolo specifico; (ii) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio, che richiede almeno dolo generico. La Corte ha interpretato che l'omessa consegna della contabilità e la mancanza di documentazione idonea possono integrare la prima ipotesi quando sia desumibile il fine di arrecare pregiudizio ai creditori (dolo specifico).
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217
Richiamato dai difensori in via subordinata come fattispecie meno grave (bancarotta semplice). La Corte ha ritenuto però sufficiente la motivazione del giudice di merito a fondare la sussistenza del dolo specifico, escludendo la riqualificazione invocata.
Massime di principio
- La nozione di "distrazione" è ampia: conta il risultato (depauperamento del patrimonio e impedimento al soddisfacimento dei creditori), non la forma negoziale o la possibilità teorica di recupero del bene.
- L'assenza o l'incompletezza della documentazione relativa a crediti e vendite, specie per forniture ingenti e di beni deperibili, è elemento probatorio rilevante e può consentire di inferire il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale se la condotta è idonea a nascondere le operazioni e a pregiudicare i creditori.
- Per la fattispecie di sottrazione/falsificazione delle scritture contabili è necessario il dolo specifico; per la tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione è sufficiente il dolo generico, salvo che dalla vicenda emerga la finalità di arrecare danno ai creditori.
- Le deduzioni difensive basate su mere asserzioni (es. difficoltà finanziarie dovute a clienti insolventi o irreperibili) senza idonea documentazione non sono, di per sé, dirimenti: il giudice valuta la coerenza complessiva e gli elementi probatori concreti.
- La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di merito sui fatti quando fondata su motivazione congrua; chi contesta deve porre rilievo a profili di diritto o a vizi formali e di motivazione specifici e non limitarsi a una diversa lettura delle prove.
- In situazioni simili, per evitare il rischio di accuse di bancarotta documentale/fraudolenta è fondamentale conservare e mettere a disposizione tutta la documentazione (fatture, contratti, registrazioni contabili), documentare i tentativi di recupero dei crediti e le riconsegne di beni in leasing, e collaborare con la curatela per agevolare la ricostruzione del patrimonio.
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