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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23639/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 R.D. 267/1942), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Contestano la qualificazione di distrazione delle forniture di prodotti ittici acquistate nel dicembre 2010 (sostenendo che la merce era deteriorabile, che i debitori risultavano irreperibili e che era stato tentato un piano di riparto), la mancata considerazione del fatto che i veicoli in leasing erano stati restituiti alla curatela (salvo un veicolo vetusto non nella loro disponibilità) e la presunta regolarità della tenuta delle scritture contabili sino al 2011 (richiamando dichiarazioni del curatore e del consulente fiscale). Negano il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e, in subordine, chiedono la riqualificazione in bancarotta semplice (art. 217 R.D. 267/1942).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la condanna irrogata in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di beni: cessioni a Clam soc. coop. a r.l. per euro 250.000, ad Agroittica Toscana soc. agr. S.r.l. per euro 245.000, e distrazione di un veicolo targato NA U97024) e per bancarotta fraudolenta documentale (irregolare tenuta/omessa presentazione della contabilità, omissione scritture per l'anno 2012 e per il periodo successivo al 2011, esposizione in bilancio di crediti inesistenti o inesigibili per l'importo indicato in imputazione). La Corte ha ritenuto le censure reiterative e non confrontate con la motivazione di merito, ha richiamato la giurisprudenza sulla nozione ampia di "distrazione" e sulla distinzione tra le due ipotesi di bancarotta documentale (sottrazione/falsificazione vs. tenuta in guisa da rendere impossibile la ricostruzione), e ha condiviso la valutazione che l'assenza di idonea documentazione dei crediti e la condotta complessiva consentono di inferire il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216

    L'art. 216, comma 1, n. 2 contempla due fattispecie alternative: (i) sottrazione, distruzione o falsificazione di scritture contabili, che richiede dolo specifico; (ii) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio, che richiede almeno dolo generico. La Corte ha interpretato che l'omessa consegna della contabilità e la mancanza di documentazione idonea possono integrare la prima ipotesi quando sia desumibile il fine di arrecare pregiudizio ai creditori (dolo specifico).

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217

    Richiamato dai difensori in via subordinata come fattispecie meno grave (bancarotta semplice). La Corte ha ritenuto però sufficiente la motivazione del giudice di merito a fondare la sussistenza del dolo specifico, escludendo la riqualificazione invocata.

Massime di principio

  • La nozione di "distrazione" è ampia: conta il risultato (depauperamento del patrimonio e impedimento al soddisfacimento dei creditori), non la forma negoziale o la possibilità teorica di recupero del bene.
  • L'assenza o l'incompletezza della documentazione relativa a crediti e vendite, specie per forniture ingenti e di beni deperibili, è elemento probatorio rilevante e può consentire di inferire il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale se la condotta è idonea a nascondere le operazioni e a pregiudicare i creditori.
  • Per la fattispecie di sottrazione/falsificazione delle scritture contabili è necessario il dolo specifico; per la tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione è sufficiente il dolo generico, salvo che dalla vicenda emerga la finalità di arrecare danno ai creditori.
  • Le deduzioni difensive basate su mere asserzioni (es. difficoltà finanziarie dovute a clienti insolventi o irreperibili) senza idonea documentazione non sono, di per sé, dirimenti: il giudice valuta la coerenza complessiva e gli elementi probatori concreti.
  • La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di merito sui fatti quando fondata su motivazione congrua; chi contesta deve porre rilievo a profili di diritto o a vizi formali e di motivazione specifici e non limitarsi a una diversa lettura delle prove.
  • In situazioni simili, per evitare il rischio di accuse di bancarotta documentale/fraudolenta è fondamentale conservare e mettere a disposizione tutta la documentazione (fatture, contratti, registrazioni contabili), documentare i tentativi di recupero dei crediti e le riconsegne di beni in leasing, e collaborare con la curatela per agevolare la ricostruzione del patrimonio.

Testo integrale

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