Sentenza n. 1597/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza n. 1289/2024 del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1289/2024 del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata con formula esecutiva al Ministero il 21 ottobre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto al beneficio economico annuo di euro 500 tramite Carta del docente per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e aveva condannato l'Amministrazione ad assegnarlo. Dedotto il perdurante inadempimento, la ricorrente ha domandato l'ordine di esecuzione integrale, il pagamento delle somme, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notifica all'Amministrazione ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: il titolo era stato correttamente notificato ed era passato in giudicato, ma il Ministero non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione né di aver effettuato il pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente il titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega; attivato dalla ricorrente dopo la scadenza del termine e previa comunicazione al TAR, il commissario dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni. Il mandato comprende gli atti contabili e le iniziative necessarie a reperire e rendere disponibile la somma; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non giustificano l'inottemperanza. Non è previsto compenso per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 700, oltre accessori, CPA e IVA.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
Il ricorso in ottemperanza è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
La disposizione, coordinata con l'art. 45, comma 1, c.p.a., comporta il termine perentorio di quindici giorni per il deposito del ricorso dalla notifica all'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
L'azione è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, durante il quale l'Amministrazione può completare le procedure necessarie al pagamento.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Accerta il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente” per l’aggiornamento e la formazione professionale del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per ogni anno scolastico svolto 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023;
La norma costituisce il fondamento del beneficio annuo di euro 500 riconosciuto alla docente dal titolo giudiziale da eseguire. La sentenza in esame non riesamina il merito del diritto, ma ne impone l'integrale attuazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo che impone il pagamento di somme da parte di un'Amministrazione dello Stato, il ricorso è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
- Quando il creditore deduce l'inadempimento di un titolo giudiziale passato in giudicato, l'Amministrazione che sostiene di aver adempiuto deve dimostrare l'avvenuto pagamento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'esecuzione integrale del titolo.
- In caso di persistente inottemperanza a un ordine di pagamento, il giudice può nominare un commissario ad acta e affidargli le operazioni contabili e finanziarie necessarie all'esecuzione; la mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all'adempimento del giudicato.
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