Cassazione Penale, Sentenza n. 12693/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare. Il ricorrente contestava presunta inosservanza ed erronea applicazione della legge e difetto di motivazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi positivi della sua personalità e del suo comportamento (assenza di reati dal 2013, impegni lavorativi e familiari, parere favorevole dell'indagine socio-familiare) e che avrebbe dato eccessivo peso a precedenti penali e alla mancata consapevolezza dei reati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente valutato gli elementi emersi dall'indagine socio-familiare e dalle informazioni di polizia, evidenziando l'assenza di un percorso di revisione critica sufficientemente avviato e la mancanza di stabilità lavorativa come fattori rilevanti ai fini della prognosi di non recidiva. La declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare (per superamento del limite edittale) è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale
Gli specifici motivi di impugnazione richiamati dal ricorrente (violazione di legge e difetto di motivazione). La Corte ha ritenuto che i profili indicati non fossero fondati e non giustificassero la riforma dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.
art. 47 Ordinamento Penitenziario
Norma richiamata in relazione ai requisiti e alle finalità delle misure alternative (affidamento in prova). La sentenza interpreta l'articolo come richiedente una valutazione della personalità e una prognosi di non recidiva, con necessità che sia almeno avviato un processo di revisione critica del condannato.
art. 27 Costituzione
Principio costituzionale della funzione rieducativa della pena usato come parametro interpretativo: l'accesso alle misure alternative deve essere valutato in base alla concreta idoneità a favorire il reinserimento e la prevenzione della recidiva.
Giurisprudenza della Corte (es. Sez.1, n. 4390/2019 e altre citate)
Richiamati precedenti che chiariscono che, pur non essendo richiesta la completa revisione critica del passato, è necessario che sia almeno dimostrato l'avvio di tale processo e che il giudice valuti gli elementi positivi e negativi in concreto per formulare una prognosi favorevole o meno all'affidamento.
Massime di principio
- L'accesso all'affidamento in prova richiede non solo l'assenza di elementi negativi ma la presenza di elementi positivi concreti: deve emergere almeno l'avvio di una revisione critica del comportamento passato.
- La mancata ammissione dei fatti da parte del condannato non è di per sé ostativa, ma la resistenza a rielaborare criticamente i precedenti può rilevare negativamente nella prognosi di non recidiva.
- La mancanza di attuale occupazione non esclude automaticamente la misura alternativa, ma è un fattore rilevante che va valutato insieme ad altri elementi (stabilità lavorativa e risorse disponibili per il reinserimento).
- Precedenti penali sistematici e una biografia priva di ancoraggi stabili possono prevalere sugli elementi positivi recenti se il giudice ritiene che non vi sia sufficiente affidabilità per un percorso extra-murario.
- La detenzione domiciliare è inammissibile quando la pena da espiare supera il limite edittale previsto per il beneficio; la verifica del requisito edittale è elemento formale da accertare preliminarmente.
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