Sentenza del 02/03/2017 n. 165 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Agevolazioni - Residenti nel "cratere sismico" - Redditi non dichiarati ed accertati - Non spettano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente, destinataria di un avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2009-2010, chiedeva il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per i residenti nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009. In particolare, domandava la riduzione al 40% delle imposte dirette, delle addizionali e dell'IVA, nonché l'esonero da sanzioni, interessi e altri oneri accessori. La questione controversa riguardava se tali agevolazioni potessero applicarsi anche a imposte determinate dall'Amministrazione mediante accertamento a seguito dell'omessa dichiarazione, oppure soltanto a versamenti già determinati o autoliquidati, la cui scadenza fosse ricompresa nel periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la riduzione al 40% riguarda esclusivamente i versamenti tributari già determinati o autoliquidati, con scadenza nel periodo di sospensione dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, e non le imposte accertate successivamente a causa dell'omessa dichiarazione. R.R. è stata quindi privata del beneficio della riduzione d'imposta. È stato inoltre rigettato l'appello incidentale della contribuente relativo alla riduzione o all'esonero da sanzioni, interessi e altri accessori, poiché tali benefici erano collegati alla spettanza della riduzione principale. La contribuente è stata condannata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 2.000 euro per il primo grado e 3.000 euro per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 183/2011, art. 33, comma 28
Riduzione al 40% delle imposte e disciplina della ripresa della riscossione per i contribuenti colpiti dal sisma
La norma è stata interpretata come riferita ai versamenti tributari già determinati o autoliquidati e sospesi perché in scadenza nel periodo emergenziale, non alle imposte emerse da un successivo accertamento per omessa dichiarazione.
D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010
La disciplina emergenziale è stata considerata parte del quadro normativo che sospendeva determinati adempimenti e versamenti tributari e ne regolava la successiva ripresa.
Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri successive al sisma
Le ordinanze sono state valutate congiuntamente alle altre disposizioni emergenziali e riferite ai versamenti con scadenza nel periodo di sospensione, non ai tributi accertati per effetto dell'omessa dichiarazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali emergenziali devono essere interpretate in base al loro collegamento con specifici versamenti sospesi e con la successiva ripresa della riscossione, non come riduzione generalizzata di ogni imposta dovuta dai residenti nella zona colpita.
- La mera residenza nel cratere sismico e il possesso di redditi nel periodo interessato non sono sufficienti per ottenere il beneficio: occorre che esistesse un versamento tributario determinato o autoliquidato, con scadenza compresa nel periodo oggetto di sospensione.
- Le imposte accertate dall'Amministrazione finanziaria a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione non rientrano, in linea generale, nell'ambito delle agevolazioni previste per i versamenti sospesi.
- I benefici accessori, come l'esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi, normalmente presuppongono la spettanza del beneficio principale e non possono essere riconosciuti autonomamente quando la riduzione d'imposta è esclusa.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la condotta fiscale del contribuente, la presenza di una dichiarazione o autoliquidazione, la data di scadenza originaria del versamento e il collegamento concreto con il periodo di sospensione previsto dalla legge.
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