Sentenza n. 328/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto di occupazione d'urgenza n. 409 del 9.10.25 di R.F.I. s.p.a., del verbale di immissione in possesso ITALFERR s.p.a. del 07/11/2025, della Delibera n. 59 del 27/05/2025 di R.F.I. s.p.a. e della Delibera n. 572 del 20/12/2022 di R.F.I. s.p.a.; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EGIDIO SRL il 5\1\2026: per l’ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. per l'esecuzione dell'Ordinanza n. 2048/2025 TAR Campania - Salerno (NRG 1844/2025).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritenuta incompleta esecuzione dell’ordinanza del TAR Campania - Salerno n. 2048/2025, che aveva ordinato a Italferr S.p.A. l’esibizione dei documenti richiesti
Esito
Favorevole al resistente (società resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato, nel giudizio introduttivo, il decreto di occupazione d’urgenza, il verbale di immissione in possesso, deliberazioni di Rete Ferroviaria Italiana e ulteriori atti relativi a una variante progettuale, avanzando anche una domanda di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Con l’ordinanza n. 2048/2025 il TAR aveva accolto la domanda ostensiva e ordinato a Italferr S.p.A. di esibire, entro trenta giorni, i documenti richiesti. Con motivi aggiunti del 5 gennaio 2026 la società ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., sostenendo che l’ordine non fosse stato adempiuto integralmente e che esistessero ulteriori documenti, in particolare relativi a una supposta variante contrattuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza. Ha preliminarmente affermato che l’ordinanza che accoglie un’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. è un provvedimento decisorio, immediatamente esecutivo, appellabile e azionabile mediante giudizio di ottemperanza. Nel merito, ha ritenuto decisiva la nota PEC del 2 febbraio 2026 con cui Italferr S.p.A., assumendosi la responsabilità della dichiarazione, aveva attestato di non detenere ulteriore documentazione rispetto a quella già trasmessa, né documenti relativi alla supposta variante contrattuale. La ricorrente non aveva contestato tale dichiarazione e aveva sostenuto l’esistenza dei documenti soltanto mediante inferenze congetturali. Secondo il Collegio, l’oggetto del diritto di accesso è limitato ai documenti formati o detenuti dall’amministrazione; l’inesistenza o indisponibilità dei documenti rende impossibile sia l’accoglimento dell’istanza sia l’esecuzione dell’ordine giudiziale, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur. L’esistenza o detenzione del documento costituisce fatto costitutivo del diritto di accesso e deve essere provata dal richiedente, anche per presunzioni o indizi, ma non mediante mere supposizioni. Di regola è sufficiente la dichiarazione dell’amministrazione di non detenere il documento, con assunzione di responsabilità, senza necessità di una dimostrazione analitica delle ragioni dell’inesistenza. Un onere motivazionale e probatorio più intenso può sussistere quando si tratti di documenti normalmente e necessariamente formati o detenuti dall’ente, sicché la loro inesistenza costituisca un dato storico anomalo; tale eccezione non ricorreva nel caso concreto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l’esecuzione dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, comprese le ordinanze decisorie e immediatamente esecutive in materia di accesso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna al pagamento di una somma di denaro per successive violazioni o inosservanze o per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; la richiesta è stata respinta in ragione dell’infondatezza dell’ottemperanza.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina la tutela giurisdizionale in materia di accesso agli atti; l’ordinanza che accoglie la relativa istanza è stata qualificata come provvedimento decisorio, immediatamente esecutivo, appellabile e azionabile in ottemperanza.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
documenti amministrativi formati o detenuti dall’amministrazione
Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi esistenti e detenuti dall’amministrazione; non è configurabile rispetto a documenti inesistenti, ipotetici o non disponibili.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
Concorre a delimitare l’oggetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi nella loro consistenza esistente e conoscibile.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
La richiesta deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente il documento; la disponibilità del documento costituisce limite giuridico e materiale all’accesso.
art. 2697, comma 1, c.c.
L’esistenza o detenzione del documento è elemento costitutivo del diritto di accesso e deve essere provata dal richiedente, anche mediante presunzioni o indizi, ma non tramite mere congetture.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L’ordinanza con cui il giudice amministrativo accoglie un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. è un provvedimento decisorio e immediatamente esecutivo, appellabile e suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.
- Il diritto di accesso presuppone l’esistenza del documento e la sua formazione o detenzione da parte dell’amministrazione destinataria dell’istanza; non può essere esercitato rispetto a documenti soltanto ipotizzati, eventuali o ancora da formare.
- L’esistenza o la detenzione del documento costituisce fatto costitutivo della pretesa ostensiva e deve essere dimostrata dal richiedente, anche mediante presunzioni o elementi indiziari, ma non attraverso mere supposizioni o congetture.
- Quando l’amministrazione dichiara espressamente, assumendosi la responsabilità della veridicità, di non detenere il documento richiesto, di regola non è necessaria un’ulteriore dimostrazione analitica delle ragioni dell’inesistenza e non può essere ordinata un’esibizione impossibile da eseguire.
- L’inesistenza o indisponibilità del documento rende inutiliter data un’eventuale pronuncia di accoglimento dell’accesso e impedisce l’esecuzione dell’ordine giudiziale, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur.
- Un onere di allegazione e dimostrazione più intenso a carico dell’amministrazione può configurarsi quando i documenti richiesti siano normalmente e necessariamente formati o detenuti dall’ente e la loro dichiarata inesistenza rappresenti un dato storico anomalo; tale circostanza deve essere concretamente dedotta e dimostrata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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