Cassazione Civile, Ordinanza n. 41458/2021 del 24/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle relative a tributi erariali. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 2953 e 2946 c.c. e sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente applicato il termine di prescrizione decennale invece di quello quinquennale. Dalla stessa ricostruzione del ricorso risultava che i crediti riguardavano IRPEF, IRAP e IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha ribadito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di una espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello quinquennale, perché tali crediti non costituiscono prestazioni periodiche; i relativi presupposti vanno valutati anno per anno. Ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione e, ritenendo corretto il dispositivo della sentenza impugnata, ha corretto la motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per censurare la violazione di legge nell'individuazione del termine di prescrizione applicabile.
art. 2953 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della prescrizione decennale, ma la Corte ha ricondotto i tributi erariali al termine ordinario decennale per diversa ragione.
art. 2946 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla prescrizione ordinaria decennale; la Corte ha confermato che per i tributi erariali opera il termine decennale in assenza di diversa previsione.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha ritenuto di poter correggere la motivazione della sentenza impugnata perché il dispositivo era conforme a diritto e non servivano ulteriori accertamenti in fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in assenza di una espressa previsione normativa di un termine diverso, si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
- I crediti per IRPEF, IRES, IRAP e IVA non hanno natura di prestazioni periodiche ai fini della prescrizione, poiché i relativi presupposti impositivi vanno verificati in relazione a ciascun anno d'imposta.
- Quando il dispositivo della decisione impugnata è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la sentenza, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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