Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41458/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle relative a tributi erariali. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 2953 e 2946 c.c. e sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente applicato il termine di prescrizione decennale invece di quello quinquennale. Dalla stessa ricostruzione del ricorso risultava che i crediti riguardavano IRPEF, IRAP e IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha ribadito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di una espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello quinquennale, perché tali crediti non costituiscono prestazioni periodiche; i relativi presupposti vanno valutati anno per anno. Ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione e, ritenendo corretto il dispositivo della sentenza impugnata, ha corretto la motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per censurare la violazione di legge nell'individuazione del termine di prescrizione applicabile.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della prescrizione decennale, ma la Corte ha ricondotto i tributi erariali al termine ordinario decennale per diversa ragione.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla prescrizione ordinaria decennale; la Corte ha confermato che per i tributi erariali opera il termine decennale in assenza di diversa previsione.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto di poter correggere la motivazione della sentenza impugnata perché il dispositivo era conforme a diritto e non servivano ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in assenza di una espressa previsione normativa di un termine diverso, si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
  • I crediti per IRPEF, IRES, IRAP e IVA non hanno natura di prestazioni periodiche ai fini della prescrizione, poiché i relativi presupposti impositivi vanno verificati in relazione a ciascun anno d'imposta.
  • Quando il dispositivo della decisione impugnata è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la sentenza, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.