Ordinanza n. 4454/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale notificata il 7 giugno 2025, adottata ai sensi dell'art. 13-quater della legge n. 82/1991
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera della Commissione Centrale chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda la permanenza o le misure connesse al programma speciale di protezione e, in particolare, la possibilità di disporre misure straordinarie, anche economiche, eventualmente necessarie al reinserimento sociale del collaboratore. Il giudice ha considerato rilevanti i procedimenti disciplinari subiti dal ricorrente presso la casa circondariale, relativi a plurime violazioni comportamentali, nonché la dichiarazione con cui egli aveva manifestato la volontà di uscire dal programma speciale di protezione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza degli elementi di fondatezza. Ha rilevato, da un lato, la presenza di procedimenti disciplinari e la volontà dichiarata del ricorrente di uscire dal programma speciale di protezione; dall'altro, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 82/1991 e dell'art. 10, comma 15, del D.M. n. 161/2004, la concessione di misure straordinarie, anche economiche, per il reinserimento sociale costituisca una facoltà dell'Amministrazione, espressa dal verbo "può prevedere", e non un obbligo. Tali misure sono riservate a casi eccezionali e implicano l'esercizio di un potere altamente discrezionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della materia e della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13, comma 5, l. 15 marzo 1991, n. 82
La concessione di misure straordinarie, anche economiche, eventualmente necessarie per il reinserimento sociale del collaboratore costituisce una facoltà dell'Amministrazione e non un obbligo, essendo riservata a casi eccezionali.
art. 13-quater l. 15 marzo 1991, n. 82
Costituisce la base normativa indicata per l'adozione della delibera della Commissione Centrale impugnata.
art. 10, comma 15, D.M. n. 161/2004
Conferma la natura discrezionale e eccezionale delle misure straordinarie di reinserimento sociale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Le misure straordinarie, anche di carattere economico, eventualmente necessarie per il reinserimento sociale di un collaboratore di giustizia non costituiscono prestazioni obbligatorie per l'Amministrazione: la legge attribuisce un potere facoltativo, esercitabile mediante una valutazione riferita a casi eccezionali.
- La concessione di misure straordinarie di reinserimento sociale rientra nella sfera di un potere amministrativo altamente discrezionale; in sede cautelare, la domanda di sospensione non può essere accolta in assenza di sufficienti elementi di fondatezza.
- Ai fini della valutazione cautelare relativa a misure di protezione e reinserimento, assumono rilievo sia le violazioni comportamentali accertate durante la restrizione sia la dichiarata volontà dell'interessato di uscire dal programma speciale di protezione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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